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Testo
<blockquote data-quote="Il Custode" data-source="post: 76922" data-attributes="member: 2871"><p><span style="font-family: 'Times'">Art. 46</span></p><p><span style="font-family: 'Times'">Collegamenti infrastrutturali e logistica portuale</span></p><p> <span style="font-family: 'Times'">1. Al fine di promuovere la realizzazione di infrastrutture di collegamento tra i porti e le aree retroportuali, le autorità portuali possono costituire sistemi logistici che intervengono, attraverso attid’intesa e di coordinamento con le regioni, le province ed i comuni interessati nonché con i gestoridelle infrastrutture ferroviarie.</span></p><p> <span style="font-family: 'Times'">2. Le attività di cui al comma 1 devono realizzarsi in ottemperanza a quanto previsto dallanormativa comunitaria, avendo riguardo ai corridoi transeuropei e senza causare distorsione dellaconcorrenza tra i sistemi portuali.</span></p><p> <span style="font-family: 'Times'">3. Gli interventi di coordinamento devono essere mirati all’adeguamento dei piani regolatoriportuali e comunali per le esigenze di cui al comma 2, che, conseguentemente, divengono prioritarienei criteri di destinazione d’uso delle aree.</span></p><p> <span style="font-family: 'Times'">4. Nei terminali retro portuali, cui fa riferimento il sistema logistico, il servizio doganale è svoltodalla medesima articolazione territoriale dell'amministrazione competente che esercita il servizionei porti di riferimento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. </span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Il Custode, post: 76922, member: 2871"] [FONT=Times]Art. 46 Collegamenti infrastrutturali e logistica portuale[/FONT] [FONT=Times]1. Al fine di promuovere la realizzazione di infrastrutture di collegamento tra i porti e le aree retroportuali, le autorità portuali possono costituire sistemi logistici che intervengono, attraverso attid’intesa e di coordinamento con le regioni, le province ed i comuni interessati nonché con i gestoridelle infrastrutture ferroviarie.[/FONT] [FONT=Times]2. Le attività di cui al comma 1 devono realizzarsi in ottemperanza a quanto previsto dallanormativa comunitaria, avendo riguardo ai corridoi transeuropei e senza causare distorsione dellaconcorrenza tra i sistemi portuali.[/FONT] [FONT=Times]3. Gli interventi di coordinamento devono essere mirati all’adeguamento dei piani regolatoriportuali e comunali per le esigenze di cui al comma 2, che, conseguentemente, divengono prioritarienei criteri di destinazione d’uso delle aree.[/FONT] [FONT=Times]4. Nei terminali retro portuali, cui fa riferimento il sistema logistico, il servizio doganale è svoltodalla medesima articolazione territoriale dell'amministrazione competente che esercita il servizionei porti di riferimento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. [/FONT] [/QUOTE]
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