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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 163659" data-attributes="member: 15253"><p>Avevo già precisato che il procuratore può ricevere ogni più ampia e necessaria facoltà. Dunque potrebbe convenire il prezzo e le condizioni della vendita, riscuotere il prezzo e dichiararlo già riscosso rilasciandone quietanza, o concedere dilazioni di pagamento; rinunciare all'ipoteca legale, trasferire il possesso e il godimento del bene venduto, identificare catastalmente, con confini, provenienza e consistenza, ed eventualmente meglio precisare l'oggetto della vendita, anche in rettifica di quanto innanzi riportato, dichiarare la libertà degli immobili compravenduti da pesi, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, consentire rettifiche catastali, costituire, modificare o estinguere servitù, consentire alla trascrizione nei Registri Immobiliari, emettere dichiarazioni e produrre documenti in ordine ai disposti della legge n. 47/1985 (legge-quadro in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia) e successive modificazioni, nonché della legge n. 151/1975 (legge di riforma del diritto di famiglia). </p><p>Il nominato procuratore potrà infine convenire qualsiasi patto sia di natura reale sia obbligatoria dalla vendita originante e in genere fare tutto ciò che si renderà necessario e utile, anche se non espressamente previsto dall'atto di procura, per la stipula della vendita stessa, in modo che al nominato procuratore non si possa opporre difetto o imprecisione di poteri.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 163659, member: 15253"] Avevo già precisato che il procuratore può ricevere ogni più ampia e necessaria facoltà. Dunque potrebbe convenire il prezzo e le condizioni della vendita, riscuotere il prezzo e dichiararlo già riscosso rilasciandone quietanza, o concedere dilazioni di pagamento; rinunciare all'ipoteca legale, trasferire il possesso e il godimento del bene venduto, identificare catastalmente, con confini, provenienza e consistenza, ed eventualmente meglio precisare l'oggetto della vendita, anche in rettifica di quanto innanzi riportato, dichiarare la libertà degli immobili compravenduti da pesi, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, consentire rettifiche catastali, costituire, modificare o estinguere servitù, consentire alla trascrizione nei Registri Immobiliari, emettere dichiarazioni e produrre documenti in ordine ai disposti della legge n. 47/1985 (legge-quadro in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia) e successive modificazioni, nonché della legge n. 151/1975 (legge di riforma del diritto di famiglia). Il nominato procuratore potrà infine convenire qualsiasi patto sia di natura reale sia obbligatoria dalla vendita originante e in genere fare tutto ciò che si renderà necessario e utile, anche se non espressamente previsto dall'atto di procura, per la stipula della vendita stessa, in modo che al nominato procuratore non si possa opporre difetto o imprecisione di poteri. [/QUOTE]
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