Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Proprietari di Immobili
Essere Proprietari Immobiliari
Delucidazioni su atto di donazione
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Ollj" data-source="post: 241460"><p>Preliminarmente deve esser fatta una precisazione: il diritto ulteriore di suo padre non è quello l’usufrutto bensì il diritto di <em>a<em>bitazione e di uso sui beni mobili; </em>conseguentemente dopo la morte di sua madre: padre 4/6 dell’immobile + diritto abitazione ed uso mobili; figli 1/6 ciascuno dell’immobile. In seguito suo padre dona al figlio la nuda proprietà sulla propria quota ereditaria, riservandosi l’usufrutto ed imponendo al donatario di rendergli determinati servigi.</em></p><p></p><p><em>A seguito di ciò: figlia 1/6 immobile; figlio 5/6 immobile (di cui 4/6 in sola nuda proprietà); padre diritto usufrutto su 4/6 dell’immobile + il diritto </em>d’ab<em>itazione e d’uso sui beni mobili.</em></p><p></p><p><em>Va altresì rammentato come uno dei figli utilizzi l’immobile.</em></p><p></p><p><em>Tralasciando l’aspetto marginale della ristrutturazione operata, quid iuris alla morte del padre?</em></p><p></p><p></p><ol> <li data-xf-list-type="ol"><em>Il figlio donatario sarà obbligato ex art.737 Cc alla <strong>collazione</strong>: il donato (nuda proprietà sui 4/6) concorrerà a formare la massa ereditaria assieme a quant’altro lasciato dal padre (relictum); tuttavia deve precisarsi come la donazione fosse <strong>modale</strong>, ossia prevedesse l’obbligo si svolgere determinati servigi (</em>nutrire, accudire, il padre nel caso di bisogno); in tal evenienza, come da costante giurisprudenza della Suprema Corte (Cassazione n. 5888/1985 e Cassazione n. 6925/2015), si dovrà valutare il <strong>valore </strong>del modus prestato, con la conseguenza che la donazione da conferire in collazione sarà pari alla differenza tra il valore dei beni donati e il valore dell’onere realmente prestato.<br /> <br /> </li> <li data-xf-list-type="ol">La massa ereditaria (donatum/rettificato + relictum) sarà divisa tra gli eredi. Ponendo per ipotesi che il modus sia = 0 (perché il padre non ebbe mai di bisogno) e che il Relictum sia = 0, allora la massa ereditaria sarà rappresentata dalla quota che il padre vantava sull’immobile (4/6); così a ciascun figlio spetteranno 2/6 dell’immobile (che sommati al 1/6 già di sua proprietà determineranno come conseguenza una titolarità del 50% ciascuno sull’immobile)<br /> <br /> </li> <li data-xf-list-type="ol">Il donatario dovrà rendere alla sorella il valore in denaro pari a 2/6 dell’immobile.<br /> <br /> </li> <li data-xf-list-type="ol">Si deve infine affrontare l’aspetto dell’utilizzo dell’immobile da parte del figlio; in tal caso, anche se convivente con il padre, il figlio si sarà avvantaggiato (rispetto alla sorella); né varrà eccepire che il figlio fosse stato invitato dal proprio genitore (infatti il diritto di ab<em>itazione e di uso sui beni mobili è strettamente personale ed estendibile eccezionalmente solo ai figli minori e/o maggiorenni non autosufficienti); si dovrà quindi calcolare il valore di tale utilizzo per attribuirne, in sede di liquidazione della divisione, un corrispondente valore anche alla sorella.</em><br /> </li> </ol></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ollj, post: 241460"] Preliminarmente deve esser fatta una precisazione: il diritto ulteriore di suo padre non è quello l’usufrutto bensì il diritto di [I]a[I]bitazione e di uso sui beni mobili; [/I]conseguentemente dopo la morte di sua madre: padre 4/6 dell’immobile + diritto abitazione ed uso mobili; figli 1/6 ciascuno dell’immobile. In seguito suo padre dona al figlio la nuda proprietà sulla propria quota ereditaria, riservandosi l’usufrutto ed imponendo al donatario di rendergli determinati servigi.[/I] [I]A seguito di ciò: figlia 1/6 immobile; figlio 5/6 immobile (di cui 4/6 in sola nuda proprietà); padre diritto usufrutto su 4/6 dell’immobile + il diritto [/I]d’ab[I]itazione e d’uso sui beni mobili.[/I] [I]Va altresì rammentato come uno dei figli utilizzi l’immobile.[/I] [I]Tralasciando l’aspetto marginale della ristrutturazione operata, quid iuris alla morte del padre?[/I] [LIST=1] [*][I]Il figlio donatario sarà obbligato ex art.737 Cc alla [B]collazione[/B]: il donato (nuda proprietà sui 4/6) concorrerà a formare la massa ereditaria assieme a quant’altro lasciato dal padre (relictum); tuttavia deve precisarsi come la donazione fosse [B]modale[/B], ossia prevedesse l’obbligo si svolgere determinati servigi ([/I]nutrire, accudire, il padre nel caso di bisogno); in tal evenienza, come da costante giurisprudenza della Suprema Corte (Cassazione n. 5888/1985 e Cassazione n. 6925/2015), si dovrà valutare il [B]valore [/B]del modus prestato, con la conseguenza che la donazione da conferire in collazione sarà pari alla differenza tra il valore dei beni donati e il valore dell’onere realmente prestato. [*]La massa ereditaria (donatum/rettificato + relictum) sarà divisa tra gli eredi. Ponendo per ipotesi che il modus sia = 0 (perché il padre non ebbe mai di bisogno) e che il Relictum sia = 0, allora la massa ereditaria sarà rappresentata dalla quota che il padre vantava sull’immobile (4/6); così a ciascun figlio spetteranno 2/6 dell’immobile (che sommati al 1/6 già di sua proprietà determineranno come conseguenza una titolarità del 50% ciascuno sull’immobile) [*]Il donatario dovrà rendere alla sorella il valore in denaro pari a 2/6 dell’immobile. [*]Si deve infine affrontare l’aspetto dell’utilizzo dell’immobile da parte del figlio; in tal caso, anche se convivente con il padre, il figlio si sarà avvantaggiato (rispetto alla sorella); né varrà eccepire che il figlio fosse stato invitato dal proprio genitore (infatti il diritto di ab[I]itazione e di uso sui beni mobili è strettamente personale ed estendibile eccezionalmente solo ai figli minori e/o maggiorenni non autosufficienti); si dovrà quindi calcolare il valore di tale utilizzo per attribuirne, in sede di liquidazione della divisione, un corrispondente valore anche alla sorella.[/I] [/LIST] [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Proprietari di Immobili
Essere Proprietari Immobiliari
Delucidazioni su atto di donazione
Alto