Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Proprietari di Immobili
Essere Proprietari Immobiliari
Demolizione di parte di un edificio
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Ollj" data-source="post: 223485"><p>Ieri avevo postato una risposta che ora non trovo..... </p><p>Ad ogni modo, dalla descrizione fatta evinco che:</p><p>1) Siamo in ipotesi di Condominio (sia pur c.d. minimo) e non di Comunione; i soggetti in causa sono condòmini e non comunisti (con tutti gli annessi e connessi quanto alla normativa da applicarsi)</p><p>2) Il tetto, salvo titolo contrario, si presume comune per legge; come tale tutti i condòmini vi concorreranno alle spese; in assenza di tabella millesimale, il riparto andrà operato con un criterio <strong>provvisorio</strong> che tenga conto del rapporto immobili/fabbricato, lo stesso rapporto andrà utilizzato per la regolare convocazione dell'organo assembleare.</p><p>3) Il CTU è solo un consulente, fornisce un parere; il Giudice può benissimo disattenderlo.</p><p>4) La rinuncia alla proprietà non è possibile: divieto di legge ed obbligo alla compartecipazione delle spese.</p><p>5) L'altro condòmino potrà essere coinvolto; per evitare sorprese andrà formalizzato in regolare Assemblea Condominiale</p><p>6) Un parere meno aprossimativo potrebbe essere dato conoscendo le motivazioni della sentenza ed il suo dispositivo.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ollj, post: 223485"] Ieri avevo postato una risposta che ora non trovo..... Ad ogni modo, dalla descrizione fatta evinco che: 1) Siamo in ipotesi di Condominio (sia pur c.d. minimo) e non di Comunione; i soggetti in causa sono condòmini e non comunisti (con tutti gli annessi e connessi quanto alla normativa da applicarsi) 2) Il tetto, salvo titolo contrario, si presume comune per legge; come tale tutti i condòmini vi concorreranno alle spese; in assenza di tabella millesimale, il riparto andrà operato con un criterio [B]provvisorio[/B] che tenga conto del rapporto immobili/fabbricato, lo stesso rapporto andrà utilizzato per la regolare convocazione dell'organo assembleare. 3) Il CTU è solo un consulente, fornisce un parere; il Giudice può benissimo disattenderlo. 4) La rinuncia alla proprietà non è possibile: divieto di legge ed obbligo alla compartecipazione delle spese. 5) L'altro condòmino potrà essere coinvolto; per evitare sorprese andrà formalizzato in regolare Assemblea Condominiale 6) Un parere meno aprossimativo potrebbe essere dato conoscendo le motivazioni della sentenza ed il suo dispositivo. [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Proprietari di Immobili
Essere Proprietari Immobiliari
Demolizione di parte di un edificio
Alto