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Testo
<blockquote data-quote="axelaa" data-source="post: 116154" data-attributes="member: 39995"><p>Per Nemesis:</p><p>l'intervento innanzi alla Corte Costituzionale, semmai, sarebbe inammissibile. Niente è impercorribile.</p><p>Specie se l'intervento è finalizzato a mezzo di pressione.</p><p>La Giurisprudenza della Corte Costituzionale, invero, in qualche caso ha ammesso l'intervento di soggetti terzi rispetto al giudizio principale, purché dotati di interesse giuridico qualificato. E' pur vero che tali soggetti, secondo tale giurisprudenza, dovrebbero essere incisi nella loro sfera giuridica direttamente dall'esito (verdetto) del giudizio di legittimità costituzionale. Rimane il dubbio, allora, se debbano essere soltanto soggetti pretermessi che potevano essere chiamati a partecipare nel giudizio principale (a quo).</p><p>Ma non sarebbe interpretazione troppo restrittiva?</p><p></p><p>Per Rache:</p><p>Il fatto che il Tribunale di Roma abbia ritenuto non fondata la questione di legittimità da me posta non significa che altri Giudici non la possano ritenere fondata, come è occorso col Tribunale di Salerno.</p><p>Tribunale di Salerno che ha ravvisato gli stessi vizi di legittimità costituzionale da me posti.</p><p></p><p>Il problema dell'Ordinanza del Tribunale di Salerno è che, essendo così sintetica, appare ai limiti dell'ammissibilità sotto il profilo della rilevanza e troppo generica sotto lo stretto profilo della questione giuridica del sindacato di legittimità, sì da demandare tutto il compito alla Corte Costituzionale: ciò che non è mai da consigliare.</p><p></p><p>Pertanto la mia esortazione a far porre dai Vs. avvocati la questione così come da me elaborata - semmai migliorata ma non semplificata o sintetizzata - deriva dall'esigenza di ottenere un positivo esito della vicenda, per tutti, il mio rappresentato in primis.</p><p></p><p>Avv. A_P</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="axelaa, post: 116154, member: 39995"] Per Nemesis: l'intervento innanzi alla Corte Costituzionale, semmai, sarebbe inammissibile. Niente è impercorribile. Specie se l'intervento è finalizzato a mezzo di pressione. La Giurisprudenza della Corte Costituzionale, invero, in qualche caso ha ammesso l'intervento di soggetti terzi rispetto al giudizio principale, purché dotati di interesse giuridico qualificato. E' pur vero che tali soggetti, secondo tale giurisprudenza, dovrebbero essere incisi nella loro sfera giuridica direttamente dall'esito (verdetto) del giudizio di legittimità costituzionale. Rimane il dubbio, allora, se debbano essere soltanto soggetti pretermessi che potevano essere chiamati a partecipare nel giudizio principale (a quo). Ma non sarebbe interpretazione troppo restrittiva? Per Rache: Il fatto che il Tribunale di Roma abbia ritenuto non fondata la questione di legittimità da me posta non significa che altri Giudici non la possano ritenere fondata, come è occorso col Tribunale di Salerno. Tribunale di Salerno che ha ravvisato gli stessi vizi di legittimità costituzionale da me posti. Il problema dell'Ordinanza del Tribunale di Salerno è che, essendo così sintetica, appare ai limiti dell'ammissibilità sotto il profilo della rilevanza e troppo generica sotto lo stretto profilo della questione giuridica del sindacato di legittimità, sì da demandare tutto il compito alla Corte Costituzionale: ciò che non è mai da consigliare. Pertanto la mia esortazione a far porre dai Vs. avvocati la questione così come da me elaborata - semmai migliorata ma non semplificata o sintetizzata - deriva dall'esigenza di ottenere un positivo esito della vicenda, per tutti, il mio rappresentato in primis. Avv. A_P [/QUOTE]
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