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Denunciati ai sensi DL 23/2011 8° comma : che azioni avete intrapreso ?
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<blockquote data-quote="delmo68" data-source="post: 135097" data-attributes="member: 39935"><p>Ecco la bella circolare dell'Agenzia delle Entrate 47/E 2012 : prima si defila da ogni responsabilità sostenendo che “...non è tenuta a fare <u>valutazioni</u> in ordine all’applicabilità o meno delle citate norme”, e poi si erge a Giudice permettendosi di ritenere che il ravvedimento operoso possa influire solo a livello tributario e non a livello civilistico: ..”In merito al rapporto intercorrente fra l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ed il regime previsto dall’articolo 3, commi 8 e 9, del D. Lgs. n. 23 del 2011, si ritiene che l’eventuale ravvedimento operoso del contribuente possa incidere esclusivamente sul trattamento sanzionatorio tributario, non potendo influenzare la predetta disciplina di cui ai commi 8 e 9, che, come chiarito, è applicata dagli Uffici solo a richiesta delle parti contraenti in sede di registrazione dei contratti o delle relative denunce" . </p><p></p><p>Ma per favore!!!!! L'agenzia delle Entrate si deve solo vergognare, tutti raccomandati infilati dentro dagli stessi politici che rubano dalla mattina alla sera dalle nostre tasche per essere mantenuti con stipendi faraonici!!!</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="delmo68, post: 135097, member: 39935"] Ecco la bella circolare dell'Agenzia delle Entrate 47/E 2012 : prima si defila da ogni responsabilità sostenendo che “...non è tenuta a fare [U]valutazioni[/U] in ordine all’applicabilità o meno delle citate norme”, e poi si erge a Giudice permettendosi di ritenere che il ravvedimento operoso possa influire solo a livello tributario e non a livello civilistico: ..”In merito al rapporto intercorrente fra l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ed il regime previsto dall’articolo 3, commi 8 e 9, del D. Lgs. n. 23 del 2011, si ritiene che l’eventuale ravvedimento operoso del contribuente possa incidere esclusivamente sul trattamento sanzionatorio tributario, non potendo influenzare la predetta disciplina di cui ai commi 8 e 9, che, come chiarito, è applicata dagli Uffici solo a richiesta delle parti contraenti in sede di registrazione dei contratti o delle relative denunce" . Ma per favore!!!!! L'agenzia delle Entrate si deve solo vergognare, tutti raccomandati infilati dentro dagli stessi politici che rubano dalla mattina alla sera dalle nostre tasche per essere mantenuti con stipendi faraonici!!! [/QUOTE]
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