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Locazione, Affitto e Sfratto
Deposito cauzionale:clausola:salvo che le parti abbiano escluso che possa computarsi in conto pigion
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Testo
<blockquote data-quote="key" data-source="post: 263426" data-attributes="member: 42958"><p>Secondo il <strong>consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza</strong> di merito e di legittimità nel contratto di locazione, <em>la funzione del deposito cauzionale previsto dall'art. 11 della legge 27 luglio 1978 n. 392, è di garantire il locatore per l'adempimento di tutti gli obblighi, legali e convenzionali, gravanti sul conduttore, e, quindi non soltanto di quello del pagamento del canone ma anche quello di risarcimento dei danni per l'omesso ripristino dei locali.</em></p><p><em>L'obbligazione del locatore di restituirlo sorge al termine della locazione, non appena sia avvenuto il rilascio dell'immobile locato, di talché, ove l'accipiens invece lo trattenga, senza proporre domanda giudiziale per l'attribuzione in tutto o in parte dello stesso a copertura di specifici danni subiti o di importi rimasti impagati, il conduttore può esigerne la restituzione (Cass., 21.4.2010 n. 9442; Cass., 15.10.2002 n. 14655; Cass., 9.11.1989 n. 4725)</em> (così <strong>Trib. Salerno 11 ottobre 2012 n. 2121</strong>).</p><p></p><p>Domanda:</p><p>aver inserito nel contratto la clausola:il deposito cauzionale mai verrà imputato in conto pigioni</p><p></p><p>Ha valenza giuridica?</p><p></p><p>O il giudice potrebbe obiettare che la morosità NON sussiste in quanto è presente un deposito cauzionale,in barba alla clausola inserita nel contratto che mai tale deposito può essere imputato in conto pigioni?</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="key, post: 263426, member: 42958"] Secondo il [B]consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza[/B] di merito e di legittimità nel contratto di locazione, [I]la funzione del deposito cauzionale previsto dall'art. 11 della legge 27 luglio 1978 n. 392, è di garantire il locatore per l'adempimento di tutti gli obblighi, legali e convenzionali, gravanti sul conduttore, e, quindi non soltanto di quello del pagamento del canone ma anche quello di risarcimento dei danni per l'omesso ripristino dei locali. L'obbligazione del locatore di restituirlo sorge al termine della locazione, non appena sia avvenuto il rilascio dell'immobile locato, di talché, ove l'accipiens invece lo trattenga, senza proporre domanda giudiziale per l'attribuzione in tutto o in parte dello stesso a copertura di specifici danni subiti o di importi rimasti impagati, il conduttore può esigerne la restituzione (Cass., 21.4.2010 n. 9442; Cass., 15.10.2002 n. 14655; Cass., 9.11.1989 n. 4725)[/I] (così [B]Trib. Salerno 11 ottobre 2012 n. 2121[/B]). Domanda: aver inserito nel contratto la clausola:il deposito cauzionale mai verrà imputato in conto pigioni Ha valenza giuridica? O il giudice potrebbe obiettare che la morosità NON sussiste in quanto è presente un deposito cauzionale,in barba alla clausola inserita nel contratto che mai tale deposito può essere imputato in conto pigioni? [/QUOTE]
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