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Nuda Proprietà, Usufrutto e Comodato
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Testo
<blockquote data-quote="Pascale" data-source="post: 206800" data-attributes="member: 45150"><p>OK, riprendiamo.</p><p>Primo quesito: </p><p>Anna, per una quota di usufrutto pari a 333/1000, Mario per una quota di piena proprietà pari a 667/1000 e per una quota di nuda proprietà pari a 333/1000, e tutti congiuntamente per l'intero, vendono un suolo per € 100 mila a Caio.</p><p>Cosa spetta ad Anna?? (Sono madre e figlio ed Anna ha 87 anni).</p><p></p><p>Secondo quesito (distinto dal primo):</p><p>Nel caso in cui Mario volesse acquistare l'usufrutto dalla madre, con atto separato e che non centra niente con la vendita, cosa le dovrebbe corrispondere??</p><p></p><p>Più chiaro ora?</p><p></p><p>Qualcuno di questo forum in grado di dare risposte semplici e chiare??</p><p></p><p>Grazie comunque.</p><p>-----------------------------</p><p>Una scuola a gratis per Alberto Bianchi:</p><p>Hai fatto la battuta sui Campi Elisi .. carina. </p><p>L'usufrutto su immobili non viene ereditato proprio da nessuno, viene ricostituito. </p><p>Forse ti confondi con le pensioni di reversibilità? Sei assicuratore? Perché ti presenti come proprietario di casa??</p><p>L'usufrutto ha natura temporanea. Secondo l'art. 979 c.c. l'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario oppure la durata di trent'anni qualora sia costituito in favore di una persona giuridica. Tale norma ha natura inderogabile. In ragione di ciò, laddove nel negozio costitutivo del diritto di usufrutto non sia stabilito un termine specifico, l'usufrutto si estingue comunque con la morte dell'usufruttuario o con il decorso del trentesimo anno per le persone giuridiche.</p><p></p><p>Ai sensi dell'art. 980 c.c., qualora non sia vietato dal titolo costitutivo, l'usufruttuario può cedere, dietro un corrispettivo o anche gratuitamente, il suo diritto di usufrutto per un certo tempo o per tutta la sua durata; in ogni caso la cessione non può danneggiare il nudo proprietario, prolungando la compressione del suo diritto, sicché l'usufrutto si estinguerà comunque nel termine previsto nel</p><p>titolo costitutivo o, in mancanza, alla morte dell'usufruttuario cedente.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pascale, post: 206800, member: 45150"] OK, riprendiamo. Primo quesito: Anna, per una quota di usufrutto pari a 333/1000, Mario per una quota di piena proprietà pari a 667/1000 e per una quota di nuda proprietà pari a 333/1000, e tutti congiuntamente per l'intero, vendono un suolo per € 100 mila a Caio. Cosa spetta ad Anna?? (Sono madre e figlio ed Anna ha 87 anni). Secondo quesito (distinto dal primo): Nel caso in cui Mario volesse acquistare l'usufrutto dalla madre, con atto separato e che non centra niente con la vendita, cosa le dovrebbe corrispondere?? Più chiaro ora? Qualcuno di questo forum in grado di dare risposte semplici e chiare?? Grazie comunque. ----------------------------- Una scuola a gratis per Alberto Bianchi: Hai fatto la battuta sui Campi Elisi .. carina. L'usufrutto su immobili non viene ereditato proprio da nessuno, viene ricostituito. Forse ti confondi con le pensioni di reversibilità? Sei assicuratore? Perché ti presenti come proprietario di casa?? L'usufrutto ha natura temporanea. Secondo l'art. 979 c.c. l'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario oppure la durata di trent'anni qualora sia costituito in favore di una persona giuridica. Tale norma ha natura inderogabile. In ragione di ciò, laddove nel negozio costitutivo del diritto di usufrutto non sia stabilito un termine specifico, l'usufrutto si estingue comunque con la morte dell'usufruttuario o con il decorso del trentesimo anno per le persone giuridiche. Ai sensi dell'art. 980 c.c., qualora non sia vietato dal titolo costitutivo, l'usufruttuario può cedere, dietro un corrispettivo o anche gratuitamente, il suo diritto di usufrutto per un certo tempo o per tutta la sua durata; in ogni caso la cessione non può danneggiare il nudo proprietario, prolungando la compressione del suo diritto, sicché l'usufrutto si estinguerà comunque nel termine previsto nel titolo costitutivo o, in mancanza, alla morte dell'usufruttuario cedente. [/QUOTE]
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