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<blockquote data-quote="maidealista" data-source="post: 16064" data-attributes="member: 7232"><p>Il ministero delle Finanze ha affermato che la comunicazione va mandata solo se i decreti legislativi 626/1994 o 494/1996 prevedono"l'obbligo della notifica preliminare alle Asl".</p><p></p><p>Quando quest'obbligo esiste? Ce lo dice l'articolo 11 della 494/96 che prevede la notifica per:</p><p></p><p>a) i cantieri in cui la durata presunta dei lavori è superiore a 30 giorni lavorativi e in cui sono occupati contemporaneamente più di 20 lavoratori;</p><p></p><p>b) i cantieri la cui entità presunta è superiore a 500/uomini/giorni;</p><p></p><p>c) i cantieri i cui lavori comportino rischi particolari, il cui elenco è contenuto nell'allegato II della 494 stessa (montaggio di elementi prefabbricati, opere in altezza senza possibilità di impalcature eccetera). E' chiaro che sono rarissime le opere eseguite da privati che contemplino un tale impiego di operai o rischi del genere. Ma anche la maggior parte dei cantieri condominiali sono da considerarsi esclusi. Quanto alla legge 626/94 sulla sicurezza lavoro, l'unica comunicazione alle Asl citata è quella del comma 11 dell'articolo 8. La norma prevede che"il datore di lavoro comunichi all'ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali competenti il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno all'azienda"..</p><p><a href="http://www.confappi.it/upload/notizie/Notifica%20preliminare%20alle%20Asl%20per%20la%20detrazione%20fiscale.htm" target="_blank">http://www.confappi.it/upload/notizie/Notifica preliminare alle Asl per la detrazione fiscale.htm</a></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="maidealista, post: 16064, member: 7232"] Il ministero delle Finanze ha affermato che la comunicazione va mandata solo se i decreti legislativi 626/1994 o 494/1996 prevedono"l'obbligo della notifica preliminare alle Asl". Quando quest'obbligo esiste? Ce lo dice l'articolo 11 della 494/96 che prevede la notifica per: a) i cantieri in cui la durata presunta dei lavori è superiore a 30 giorni lavorativi e in cui sono occupati contemporaneamente più di 20 lavoratori; b) i cantieri la cui entità presunta è superiore a 500/uomini/giorni; c) i cantieri i cui lavori comportino rischi particolari, il cui elenco è contenuto nell'allegato II della 494 stessa (montaggio di elementi prefabbricati, opere in altezza senza possibilità di impalcature eccetera). E' chiaro che sono rarissime le opere eseguite da privati che contemplino un tale impiego di operai o rischi del genere. Ma anche la maggior parte dei cantieri condominiali sono da considerarsi esclusi. Quanto alla legge 626/94 sulla sicurezza lavoro, l'unica comunicazione alle Asl citata è quella del comma 11 dell'articolo 8. La norma prevede che"il datore di lavoro comunichi all'ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali competenti il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno all'azienda".. [url]http://www.confappi.it/upload/notizie/Notifica%20preliminare%20alle%20Asl%20per%20la%20detrazione%20fiscale.htm[/url] [/QUOTE]
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