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<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 210408" data-attributes="member: 15253"><p>Sì: hai un "impianto termico" esistente, cioè un "impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva e invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo".</p><p></p><p>N.B.: poiché il beneficio della detrazione d'imposta è teso ad agevolare gli interventi da cui consegua un risparmio energetico, non è sufficiente la semplice sostituzione degli infissi, qualora questi siano originariamente già conformi agli indici di trasmittanza termica indicati nella tabella riportata nell'allegato D del decreto ministeriale 19 febbraio 2007. È necessario che a seguito dei lavori tali indici si riducano ulteriormente. L'art. 7 del decreto prevede, in proposito, che per gli interventi sull'involucro degli edifici esistenti, il tecnico che redige l'asseverazione deve specificare il valore di trasmittanza originaria del componente su cui si interviene e asseverare che successivamente all'intervento la trasmittanza dei medesimi componenti sia inferiore o uguale ai valori riportati nella tabella D allegata.</p><p>L'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi, che attesti il possesso dei medesimi requisiti.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 210408, member: 15253"] Sì: hai un "impianto termico" esistente, cioè un "impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva e invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo". N.B.: poiché il beneficio della detrazione d'imposta è teso ad agevolare gli interventi da cui consegua un risparmio energetico, non è sufficiente la semplice sostituzione degli infissi, qualora questi siano originariamente già conformi agli indici di trasmittanza termica indicati nella tabella riportata nell'allegato D del decreto ministeriale 19 febbraio 2007. È necessario che a seguito dei lavori tali indici si riducano ulteriormente. L'art. 7 del decreto prevede, in proposito, che per gli interventi sull'involucro degli edifici esistenti, il tecnico che redige l'asseverazione deve specificare il valore di trasmittanza originaria del componente su cui si interviene e asseverare che successivamente all'intervento la trasmittanza dei medesimi componenti sia inferiore o uguale ai valori riportati nella tabella D allegata. L'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi, che attesti il possesso dei medesimi requisiti. [/QUOTE]
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