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<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 245555" data-attributes="member: 15253"><p>L'immobile deve essere già accatastato, o deve essere stata già presentata la richiesta di accatastamento.</p><p>Il contribuente può fruire della detrazione a condizione che sostenga le spese e che queste siano rimaste a suo carico. Ma deve <u>già</u> possedere o detenere l'immobile in base a un titolo idoneo, che può consistere nella proprietà o nella nuda proprietà, in un altro diritto reale (per es. l'usufrutto) o in un contratto di locazione (anche finanziaria), o di comodato (registrato).</p><p>Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, che sostengano le spese per la realizzazione dei lavori.</p><p>La detrazione compete anche al futuro acquirente dell’immobile, a condizione che sia stato regolarmente stipulato un contratto preliminare di vendita dell’unità immobiliare e che detto contratto preliminare sia stato registrato presso l’Agenzia delle Entrate.</p><p>Non è richiesta l’autorizzazione per l'esecuzione dei lavori da parte del promittente venditore, in quanto l’autorizzazione stessa può ritenersi implicitamente accordata in conseguenza dell’anticipata immissione nel possesso del futuro acquirente.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 245555, member: 15253"] L'immobile deve essere già accatastato, o deve essere stata già presentata la richiesta di accatastamento. Il contribuente può fruire della detrazione a condizione che sostenga le spese e che queste siano rimaste a suo carico. Ma deve [U]già[/U] possedere o detenere l'immobile in base a un titolo idoneo, che può consistere nella proprietà o nella nuda proprietà, in un altro diritto reale (per es. l'usufrutto) o in un contratto di locazione (anche finanziaria), o di comodato (registrato). Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, che sostengano le spese per la realizzazione dei lavori. La detrazione compete anche al futuro acquirente dell’immobile, a condizione che sia stato regolarmente stipulato un contratto preliminare di vendita dell’unità immobiliare e che detto contratto preliminare sia stato registrato presso l’Agenzia delle Entrate. Non è richiesta l’autorizzazione per l'esecuzione dei lavori da parte del promittente venditore, in quanto l’autorizzazione stessa può ritenersi implicitamente accordata in conseguenza dell’anticipata immissione nel possesso del futuro acquirente. [/QUOTE]
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