Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Area Legale
Nuove Normative, Disegni e Proposte di Legge
Detrazione del box dopo...tanti anni
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 261747" data-attributes="member: 15253"><p>Il problema è solo tuo, che continui a ritenere erroneamente che la detrazione ex art. 16-bis, comma 1, lett. d) del TUIR sia condizionata all'effettuazione di interventi sull'unità immobiliare a uso abitativo.</p><p>L'unità immobiliare a uso abitativo è richiesta <u>solamente</u> per il fatto che deve esistere un vincolo di pertinenzialità con quella unità immobiliare a uso abitativo.</p><p>Infatti la norma richiede, quale condizione essenziale per usufruire della detrazione, la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l'edificio abitativo (bene principale) e il box.</p><p>Acquistando contemporaneamente casa e box, da una cooperativa o da una immobiliare, con unico atto notarile indicante il vincolo di pertinenza del box con la casa, può essere operata <u>la detrazione relativamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale</u>, il cui ammontare deve essere specificamente documentato.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 261747, member: 15253"] Il problema è solo tuo, che continui a ritenere erroneamente che la detrazione ex art. 16-bis, comma 1, lett. d) del TUIR sia condizionata all'effettuazione di interventi sull'unità immobiliare a uso abitativo. L'unità immobiliare a uso abitativo è richiesta [U]solamente[/U] per il fatto che deve esistere un vincolo di pertinenzialità con quella unità immobiliare a uso abitativo. Infatti la norma richiede, quale condizione essenziale per usufruire della detrazione, la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l'edificio abitativo (bene principale) e il box. Acquistando contemporaneamente casa e box, da una cooperativa o da una immobiliare, con unico atto notarile indicante il vincolo di pertinenza del box con la casa, può essere operata [U]la detrazione relativamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale[/U], il cui ammontare deve essere specificamente documentato. [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Area Legale
Nuove Normative, Disegni e Proposte di Legge
Detrazione del box dopo...tanti anni
Alto