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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 153743" data-attributes="member: 15253"><p>Art. 16, comma 2 D.L. n. 63/2013:</p><p>"Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile <strong>oggetto di ristrutturazione</strong>. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro". </p><p> </p><p>E' pertanto richiesto che l'acquisto sia relativo a immobile oggetto di ristrutturazione.</p><p>La sola ritinteggiatura non è una ristrutturazione.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 153743, member: 15253"] Art. 16, comma 2 D.L. n. 63/2013: "Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile [b]oggetto di ristrutturazione[/b]. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro". E' pertanto richiesto che l'acquisto sia relativo a immobile oggetto di ristrutturazione. La sola ritinteggiatura non è una ristrutturazione. [/QUOTE]
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