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<blockquote data-quote="dolly" data-source="post: 138511" data-attributes="member: 39005"><p>Non è infatti possibile beneficiare delle agevolazioni fiscali del 36-50% e 55%. L'Agenzia delle Entrate, con una sua circolare ha infatti chiarito che, nell’ipotesi di ristrutturazione con</p><p>demolizione e ricostruzione, la detrazione compete SOLO in caso di fedele</p><p>ricostruzione, nel rispetto di volumetria e sagoma dell’edificio preesistente; per cui, nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione con ampliamento,</p><p>la detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso,</p><p>una "nuova costruzione". Qualora, invece, la ristrutturazione avvenga senza</p><p>demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione</p><p>compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento</p><p>configura, comunque, una "nuova costruzione".</p><p>Ergo, ai fini fiscali, gli interventi di ampliamento, come</p><p>definiti dall’art. 3 del T.U. dell’Edilizia, continuano a</p><p>configurarsi come "nuova costruzione" e, pertanto, si considerano ammissibili al</p><p>beneficio fiscale del 36-50% e 55%, SOLO alle condizioni di cui prima.</p><p> </p><p>Saluti</p><p>dolly</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="dolly, post: 138511, member: 39005"] Non è infatti possibile beneficiare delle agevolazioni fiscali del 36-50% e 55%. L'Agenzia delle Entrate, con una sua circolare ha infatti chiarito che, nell’ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la detrazione compete SOLO in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria e sagoma dell’edificio preesistente; per cui, nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una "nuova costruzione". Qualora, invece, la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una "nuova costruzione". Ergo, ai fini fiscali, gli interventi di ampliamento, come definiti dall’art. 3 del T.U. dell’Edilizia, continuano a configurarsi come "nuova costruzione" e, pertanto, si considerano ammissibili al beneficio fiscale del 36-50% e 55%, SOLO alle condizioni di cui prima. Saluti dolly [/QUOTE]
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