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<blockquote data-quote="ionito" data-source="post: 176464" data-attributes="member: 7068"><p>Ciao, </p><p>ritornando a questa discussione vi comunico che dopo queste delucidazioni ho stipulato contratti di locazione specificando un importo come canone ed uno come contributo anticipato spese a carico del conduttore ma l'agenzia delle entrate, su mia richiesta di delucidazione su un mio dubbio, mi ha risposto così:</p><p></p><p>Testo richiesta informazioni:</p><p>Buonasera, in data 5/11/2013 ho affittato il mio appartamento, optando per la cedolare secca, ad un canone mensile di euro 550 + 50 euro contributo anticipato per spese . In data 8/11/2013 l'agenzia immobiliare ha registrato tale contratto dichiarando 7.200 euro mentre secondo me avrebbe dovuto dichiarare 6.600 euro (550*12 e non 600*12). Cosa devo fare? devo rettificare il valore dichiarato? ..grazie..Marco</p><p></p><p></p><p>Testo risposta:</p><p>Gentile sig. Marco, nei contratti di locazione di beni, ai fini dell'imposta di registro, la base imponibile è costituita dall'ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto: fra questi vanno ricompresi, oltre al canone di locazione, anche tutti gli oneri di qualunque natura che a qualsiasi titolo il conduttore si sia assunto, infatti, come previsto dalla Risoluzione del 09/03/1976 n. 410 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari, che qui Le riporto: "...nell'imponibile dei contratti di locazione di beni ai fini dell'imposta di registro, devono comprendersi, se previsto nell'atto, anche le somme dovute al locatore a titolo diverso dal canone. Tale orientamento, che l'Amministrazione aveva adottato anche con le disposizioni del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, trova attualmente il suo fondamento giuridico nel precetto contenuto nell'art. 41, primo comma, punto 7), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, che ha recepito, senza sostanziali innovazioni, la precedente normativa in materia.</p><p>Questa disposizione, nella cui previsione rientrano anche i contratti di locazione, stabilendo che la base imponibile e' costituita dall'ammontare dei corrispettivi in danaro pattuiti per l'intera durata del contratto, non consente di esentare dal tributo le spese condominiali, di portierato, di riscaldamento e simili, accollate, con clausola espressa, al locatario, ciò in quanto le stesse costituiscono accessori della locazione.</p><p>Del resto è interpretazione pacifica che, per i contratti di locazione, nell'ampio concetto di corrispettivo devono comprendersi non solo i canoni veri e propri, ma anche gli altri oneri di qualunque natura che, a qualsiasi titolo, il conduttore si sia assunto" .</p><p>Pertanto, nel caso di specie, anche se con opzione per la cedolare secca, la base imponibile per il calcolo dell'imposta sostitutiva è da considerarsi al lordo delle spese condominiali.</p><p>Si ritiene pertanto corretto il comportamento adottato dall'agenzia immobiliare.</p><p>Cordiali saluti</p><p></p><p></p><p>La presente risposta non è resa a titolo di interpello ordinario ai sensi dell'art.11 della legge n.212 del 2000, bensì a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare Ministeriale n.99/E del 18/05/2000.</p><p></p><p>Agenzia delle Entrate</p><p>Centro di Assistenza Multicanale di Pescara</p><p>Contact Center</p><p>IL DIRETTORE</p><p>Tiziana Capaldo</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ionito, post: 176464, member: 7068"] Ciao, ritornando a questa discussione vi comunico che dopo queste delucidazioni ho stipulato contratti di locazione specificando un importo come canone ed uno come contributo anticipato spese a carico del conduttore ma l'agenzia delle entrate, su mia richiesta di delucidazione su un mio dubbio, mi ha risposto così: Testo richiesta informazioni: Buonasera, in data 5/11/2013 ho affittato il mio appartamento, optando per la cedolare secca, ad un canone mensile di euro 550 + 50 euro contributo anticipato per spese . In data 8/11/2013 l'agenzia immobiliare ha registrato tale contratto dichiarando 7.200 euro mentre secondo me avrebbe dovuto dichiarare 6.600 euro (550*12 e non 600*12). Cosa devo fare? devo rettificare il valore dichiarato? ..grazie..Marco Testo risposta: Gentile sig. Marco, nei contratti di locazione di beni, ai fini dell'imposta di registro, la base imponibile è costituita dall'ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto: fra questi vanno ricompresi, oltre al canone di locazione, anche tutti gli oneri di qualunque natura che a qualsiasi titolo il conduttore si sia assunto, infatti, come previsto dalla Risoluzione del 09/03/1976 n. 410 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari, che qui Le riporto: "...nell'imponibile dei contratti di locazione di beni ai fini dell'imposta di registro, devono comprendersi, se previsto nell'atto, anche le somme dovute al locatore a titolo diverso dal canone. Tale orientamento, che l'Amministrazione aveva adottato anche con le disposizioni del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, trova attualmente il suo fondamento giuridico nel precetto contenuto nell'art. 41, primo comma, punto 7), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, che ha recepito, senza sostanziali innovazioni, la precedente normativa in materia. Questa disposizione, nella cui previsione rientrano anche i contratti di locazione, stabilendo che la base imponibile e' costituita dall'ammontare dei corrispettivi in danaro pattuiti per l'intera durata del contratto, non consente di esentare dal tributo le spese condominiali, di portierato, di riscaldamento e simili, accollate, con clausola espressa, al locatario, ciò in quanto le stesse costituiscono accessori della locazione. Del resto è interpretazione pacifica che, per i contratti di locazione, nell'ampio concetto di corrispettivo devono comprendersi non solo i canoni veri e propri, ma anche gli altri oneri di qualunque natura che, a qualsiasi titolo, il conduttore si sia assunto" . Pertanto, nel caso di specie, anche se con opzione per la cedolare secca, la base imponibile per il calcolo dell'imposta sostitutiva è da considerarsi al lordo delle spese condominiali. Si ritiene pertanto corretto il comportamento adottato dall'agenzia immobiliare. Cordiali saluti La presente risposta non è resa a titolo di interpello ordinario ai sensi dell'art.11 della legge n.212 del 2000, bensì a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare Ministeriale n.99/E del 18/05/2000. Agenzia delle Entrate Centro di Assistenza Multicanale di Pescara Contact Center IL DIRETTORE Tiziana Capaldo [/QUOTE]
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