Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Area Amministrativa Fiscale e Tributaria
Fisco, Detrazioni e Tasse
Detrazioni 50% Ristrutturazioni Locali Piano Terra Edifici Residenziali-Assenza Condominio
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="dolly" data-source="post: 192054" data-attributes="member: 39005"><p>dalla Circolare Agenzia delle Entrate n. 11/E del 21 maggio 2014:</p><p></p><p>4.3 Ripartizione delle spese in assenza di condominio </p><p>D. Il Provvedimento del 2/11/2011 del Direttore dell’Agenzia delle entrate, ai </p><p>fini della conservazione della documentazione precisa che è necessaria la: </p><p>“Delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli </p><p>interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di </p><p>ripartizione delle spese”. Si chiede se, in assenza di un obbligo giuridico di </p><p>costituzione del condominio e relative tabelle millesimali, i comproprietari </p><p>possano suddividere la spesa sulla base di un rendiconto che tenga conto degli </p><p>importi effettivamente pagati o se sia necessario ripartire in parti uguali la spesa. </p><p>Si chiede, inoltre, se tutti i comproprietari possano bonificare la spesa all’impresa </p><p>sulla base delle singole fatture emesse, in quanto non sussiste il soggetto </p><p>giuridico “condominio” cui fatturare. </p><p>R. Si premette che, secondo una consolidata giurisprudenza, la nascita del </p><p>condominio si determina automaticamente “senza che sia necessaria </p><p>deliberazione alcuna, nel momento in cui più soggetti costruiscano su un suolo </p><p>comune, ovvero quando l’unico proprietario di un edificio ne ceda a terzi piani o </p><p>porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l’oggettiva condizione del </p><p>frazionamento” (cfr. risoluzione n. 45/E del 2008 e la giurisprudenza ivi </p><p>richiamata). </p><p>Il condominio - per effetto dell’art. 21, comma 11, lettera a), n. 1), della legge n. </p><p>449/1997 - ha assunto la qualifica di sostituto d’imposta, tenuto ad effettuare la </p><p>ritenuta di acconto ogni qualvolta corrisponda compensi in denaro o in natura, </p><p>pertanto, è necessario che lo stesso sia provvisto di codice fiscale, </p><p>indipendentemente dalla circostanza che non sia necessario, ai sensi dell’art. </p><p>1129 codice civile, nominare un amministratore (circolare n. 204/E del 6 </p><p>novembre 2000). </p><p>In presenza di un “condominio minimo”, edificio composto da un numero non </p><p>superiore a otto condomini (prima delle modifiche apportate dalla legge n. 220 </p><p>del 2012 all’articolo 1129 c.c. il riferimento era a quattro condomini), </p><p>risulteranno comunque applicabili le norme civilistiche sul condominio, fatta </p><p>eccezione dell’articolo 1129 e 1138 c.c. che disciplinano rispettivamente la </p><p>nomina dell’amministratore (nonché l’obbligo da parte di quest’ultimo di </p><p>apertura di un apposito conto corrente intestato al condominio) e il regolamento </p><p>di condominio (necessario in caso di più di dieci condomini). </p><p>Ne discende che, al fine di beneficiare della detrazione per i lavori di </p><p>ristrutturazione delle parti comuni prevista dall’articolo 16-bis del TUIR, i </p><p>condomini che, non avendone l'obbligo, non abbiano nominato un </p><p>amministratore dovranno obbligatoriamente richiedere il codice fiscale ed </p><p>eseguire tutti gli adempimenti previsti dalla richiamata disposizione a nome del </p><p>condominio stesso. </p><p>Per quanto concerne i pagamenti è necessario effettuare i bonifici indicando, </p><p>oltre al codice fiscale del condominio, anche quello del condomino che effettua il </p><p>pagamento (cfr. circolare n. 57/E del 1998), che potrà essere tratto </p><p>indifferentemente sul conto corrente bancario ovvero postale di uno dei </p><p>condòmini, a tal fine delegato dagli altri, o su conto appositamente istituito, </p><p>demandando all'accordo degli interessati la definizione delle modalità interne di </p><p>regolazione del pagamento, fermo restando il principio che la detrazione può </p><p>spettare soltanto in ragione delle spese effettivamente sostenute da ciascuno e il </p><p>rispetto delle altre prescrizioni stabilite dal decreto interministeriale n. 41 del </p><p>1998 e dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 </p><p>novembre 2011. </p><p>Per la ripartizione delle spese relative alla parti comuni alle unità immobiliari i </p><p>condomini dovranno concorrere alle stesse in ragione dei millesimi di proprietà o </p><p>ai diversi criteri applicabili ai sensi del codice civile (cfr. articoli 1123 e </p><p>seguenti). </p><p>Infine, la Circolare n. 57/E del 1998 ha chiarito che i documenti giustificativi </p><p>delle spese relative alle parti comuni dovranno essere intestati al condominio.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="dolly, post: 192054, member: 39005"] dalla Circolare Agenzia delle Entrate n. 11/E del 21 maggio 2014: 4.3 Ripartizione delle spese in assenza di condominio D. Il Provvedimento del 2/11/2011 del Direttore dell’Agenzia delle entrate, ai fini della conservazione della documentazione precisa che è necessaria la: “Delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese”. Si chiede se, in assenza di un obbligo giuridico di costituzione del condominio e relative tabelle millesimali, i comproprietari possano suddividere la spesa sulla base di un rendiconto che tenga conto degli importi effettivamente pagati o se sia necessario ripartire in parti uguali la spesa. Si chiede, inoltre, se tutti i comproprietari possano bonificare la spesa all’impresa sulla base delle singole fatture emesse, in quanto non sussiste il soggetto giuridico “condominio” cui fatturare. R. Si premette che, secondo una consolidata giurisprudenza, la nascita del condominio si determina automaticamente “senza che sia necessaria deliberazione alcuna, nel momento in cui più soggetti costruiscano su un suolo comune, ovvero quando l’unico proprietario di un edificio ne ceda a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l’oggettiva condizione del frazionamento” (cfr. risoluzione n. 45/E del 2008 e la giurisprudenza ivi richiamata). Il condominio - per effetto dell’art. 21, comma 11, lettera a), n. 1), della legge n. 449/1997 - ha assunto la qualifica di sostituto d’imposta, tenuto ad effettuare la ritenuta di acconto ogni qualvolta corrisponda compensi in denaro o in natura, pertanto, è necessario che lo stesso sia provvisto di codice fiscale, indipendentemente dalla circostanza che non sia necessario, ai sensi dell’art. 1129 codice civile, nominare un amministratore (circolare n. 204/E del 6 novembre 2000). In presenza di un “condominio minimo”, edificio composto da un numero non superiore a otto condomini (prima delle modifiche apportate dalla legge n. 220 del 2012 all’articolo 1129 c.c. il riferimento era a quattro condomini), risulteranno comunque applicabili le norme civilistiche sul condominio, fatta eccezione dell’articolo 1129 e 1138 c.c. che disciplinano rispettivamente la nomina dell’amministratore (nonché l’obbligo da parte di quest’ultimo di apertura di un apposito conto corrente intestato al condominio) e il regolamento di condominio (necessario in caso di più di dieci condomini). Ne discende che, al fine di beneficiare della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni prevista dall’articolo 16-bis del TUIR, i condomini che, non avendone l'obbligo, non abbiano nominato un amministratore dovranno obbligatoriamente richiedere il codice fiscale ed eseguire tutti gli adempimenti previsti dalla richiamata disposizione a nome del condominio stesso. Per quanto concerne i pagamenti è necessario effettuare i bonifici indicando, oltre al codice fiscale del condominio, anche quello del condomino che effettua il pagamento (cfr. circolare n. 57/E del 1998), che potrà essere tratto indifferentemente sul conto corrente bancario ovvero postale di uno dei condòmini, a tal fine delegato dagli altri, o su conto appositamente istituito, demandando all'accordo degli interessati la definizione delle modalità interne di regolazione del pagamento, fermo restando il principio che la detrazione può spettare soltanto in ragione delle spese effettivamente sostenute da ciascuno e il rispetto delle altre prescrizioni stabilite dal decreto interministeriale n. 41 del 1998 e dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011. Per la ripartizione delle spese relative alla parti comuni alle unità immobiliari i condomini dovranno concorrere alle stesse in ragione dei millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ai sensi del codice civile (cfr. articoli 1123 e seguenti). Infine, la Circolare n. 57/E del 1998 ha chiarito che i documenti giustificativi delle spese relative alle parti comuni dovranno essere intestati al condominio. [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Area Amministrativa Fiscale e Tributaria
Fisco, Detrazioni e Tasse
Detrazioni 50% Ristrutturazioni Locali Piano Terra Edifici Residenziali-Assenza Condominio
Alto