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<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 205612" data-attributes="member: 15253"><p>Perché esista un valido ed efficace contratto locativo di natura transitoria, ex art. 5 della legge n. 431/1998 e dell'art. 2 del D.M. 30/12/2002 devono sussistere le seguenti condizioni:</p><p>1) una clausola contrattuale che individui <u>l'esigenza della transitorietà</u> o nel locatore o/e nel conduttore (il dettato normativo prevede che l'esigenza transitoria può sussistere in capo o al locatore o al conduttore, ma non necessariamente in capo a entrambi);</p><p>2) la prova (solamente da parte del conduttore e non anche da parte del locatore - vedasi l'art. 2, comma 4 del D.M. citato) dell'esistenza di tale transitorietà, con apposita documentazione, da allegare al contratto medesimo;</p><p>3) la conferma del permanere di tale esigenza di transitorietà mediante lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine stabilito nel contratto.</p><p>Ciò premesso, ex comma 5 dell'art. 2 del D.M. citato, "<em>I contratti di cui al presente articolo sono ricondotti alla durata prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di inadempimento delle modalità di conferma delle esigenze transitorie stabilite nei tipi di contratto di cui al comma 6, ovvero nel caso le esigenze di transitorietà vengano meno"</em>.</p><p></p><p>Conclusione: in mancanza di prova dell'esistenza di tali requisiti, il contratto di locazione non potrà che essere sottoposto alla disciplina dei contratti previsti dall'art. 2, comma 1, della legge n. 431/1998 (cioè la durata contrattuale <u>diventa</u> quella "normale": di quattro anni + quattro anni).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 205612, member: 15253"] Perché esista un valido ed efficace contratto locativo di natura transitoria, ex art. 5 della legge n. 431/1998 e dell'art. 2 del D.M. 30/12/2002 devono sussistere le seguenti condizioni: 1) una clausola contrattuale che individui [U]l'esigenza della transitorietà[/U] o nel locatore o/e nel conduttore (il dettato normativo prevede che l'esigenza transitoria può sussistere in capo o al locatore o al conduttore, ma non necessariamente in capo a entrambi); 2) la prova (solamente da parte del conduttore e non anche da parte del locatore - vedasi l'art. 2, comma 4 del D.M. citato) dell'esistenza di tale transitorietà, con apposita documentazione, da allegare al contratto medesimo; 3) la conferma del permanere di tale esigenza di transitorietà mediante lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine stabilito nel contratto. Ciò premesso, ex comma 5 dell'art. 2 del D.M. citato, "[I]I contratti di cui al presente articolo sono ricondotti alla durata prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di inadempimento delle modalità di conferma delle esigenze transitorie stabilite nei tipi di contratto di cui al comma 6, ovvero nel caso le esigenze di transitorietà vengano meno"[/I]. Conclusione: in mancanza di prova dell'esistenza di tali requisiti, il contratto di locazione non potrà che essere sottoposto alla disciplina dei contratti previsti dall'art. 2, comma 1, della legge n. 431/1998 (cioè la durata contrattuale [U]diventa[/U] quella "normale": di quattro anni + quattro anni). [/QUOTE]
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