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Area Amministrativa Fiscale e Tributaria
Fisco, Detrazioni e Tasse
Detrazioni fiscali sul 730 semplificato
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<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 253827" data-attributes="member: 15253"><p>Non è necessario.</p><p>La figlia può godere pro-quota della detrazione, integrando la fattura con i suoi dati anagrafici.</p><p></p><p>Le spese assolutamente necessarie alla stipula del contratto di <u>mutuo:</u></p><p>- l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo ipotecario, nonché le altre spese sostenute dal notaio per conto del cliente (per esempio, l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca);</p><p>- le spese di perizia;</p><p>- le spese di istruttoria;</p><p>- la commissione richiesta dagli istituti di credito per la loro attività di intermediazione;</p><p>- la provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti;</p><p>- la penalità per anticipata estinzione del mutuo;</p><p>- le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione;</p><p>- le perdite su cambio, per i mutui contratti in valuta estera;</p><p>- l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca;</p><p>- l’imposta sostitutiva sul capitale prestato.</p><p><u>Non sono ammesse alla detrazione</u>:</p><p>- le spese di assicurazione dell’immobile, neppure qualora l’assicurazione sia richiesta dall’istituto di credito che concede il mutuo, quale ulteriore garanzia nel caso in cui particolari eventi danneggino l’immobile, determinando una riduzione del suo valore a un ammontare inferiore rispetto a quello ipotecato;</p><p>- le spese di mediazione immobiliare (agenzie immobiliari);</p><p>- l’onorario del notaio per il contratto di compravendita;</p><p>- le imposte di registro, l’IVA, le imposte ipotecarie e catastali.</p><p></p><p>P.S.: il 730 "semplificato" non esiste.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 253827, member: 15253"] Non è necessario. La figlia può godere pro-quota della detrazione, integrando la fattura con i suoi dati anagrafici. Le spese assolutamente necessarie alla stipula del contratto di [U]mutuo:[/U] - l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo ipotecario, nonché le altre spese sostenute dal notaio per conto del cliente (per esempio, l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca); - le spese di perizia; - le spese di istruttoria; - la commissione richiesta dagli istituti di credito per la loro attività di intermediazione; - la provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti; - la penalità per anticipata estinzione del mutuo; - le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione; - le perdite su cambio, per i mutui contratti in valuta estera; - l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca; - l’imposta sostitutiva sul capitale prestato. [U]Non sono ammesse alla detrazione[/U]: - le spese di assicurazione dell’immobile, neppure qualora l’assicurazione sia richiesta dall’istituto di credito che concede il mutuo, quale ulteriore garanzia nel caso in cui particolari eventi danneggino l’immobile, determinando una riduzione del suo valore a un ammontare inferiore rispetto a quello ipotecato; - le spese di mediazione immobiliare (agenzie immobiliari); - l’onorario del notaio per il contratto di compravendita; - le imposte di registro, l’IVA, le imposte ipotecarie e catastali. P.S.: il 730 "semplificato" non esiste. [/QUOTE]
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