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Area Amministrativa Fiscale e Tributaria
Fisco, Detrazioni e Tasse
Detrazioni moglie incapiente e diversa residenza
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<blockquote data-quote="pongoblu" data-source="post: 291366" data-attributes="member: 52804"><p>Grazie,</p><p>Ti riferisci alla residenza o alla convivenza?</p><p>Mi potresti dire a quale normativa ti riferisci riguardo questo obbligo?</p><p>Io risiedo in altro comune (dai miei genitori) in immobile non di mia proprietà (dei miei genitori) ma vivo insieme a mia moglie nel suo.</p><p>.</p><p>Cosi la aggiungo a queste che ho trovato:</p><p><strong>Art. 1-<em>bis</em>, comma 4, del D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221</strong>: <em>«I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare...»</em>.</p><p><strong>Circolare 12.06.2002 n. 50/E</strong><em>: “… non è invece richiesto che l’immobile sia considerato abitazione principale per il proprietario o per il familiare convivente, essendo sufficiente che si tratti di una delle abitazioni su cui si esplica il rapporto di convivenza”</em></p><p><em></em></p><p> (cito quesito su 50&50)</p><p></p><p>....La detrazione compete anche ai familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori purché ne sostengano le spese e quindi risultino destinatari delle relative fatture ed abbiano provveduto al pagamento con bonifico bancario. .....</p><p>......, pertanto se rientra in una delle suddette categorie (proprietario, nudo proprietario, titolare di altro diritto reale, detentore o familiare convivente) avrà il diritto ad usufruire del beneficio fiscale per le spese sostenute per i lavori di ristrutturazione/risparmio energetico, fermo restando la presenza degli altri requisiti, a prescindere dal requisito della “residenza” che non è espressamente richiesto dalla norma.</p><p><em>.....<u>non è invece richiesto che l’immobile sia considerato abitazione principale</u> per il proprietario o per il familiare convivente, essendo sufficiente che si tratti di una delle abitazioni su cui si esplica il rapporto di convivenza</em>” (si vedano anche Risoluzione 12.06.2002 n. 184 e Circolare 10.06.2004 n. 24). Pertanto tutte le abitazioni a disposizione del nucleo familiare, ad esempio anche una seconda o una terza casa, si ritiene che possano essere ristrutturate dal familiare convivente, con relativo riconoscimento del beneficio fiscale.</p><p><em></em></p><p><em>Per usuflruire delle detrazioni devo, alla fine, stipulare e registrare un comodato d'uso con mia moglie. Ho letto che vi sono quelli a termine (con data di scadenza) e quelli senza termine (senza data di scadenza detto precario)</em></p><p><em><strong>Se stipulo e registro un contratto di comodato uso gratuito di tipo "Precario" ovvero senza indicazione di scadenza, chiedo: la fine del comodato precario va registrato ripagando i 200 euro alla Agenzia delle Entrate?</strong></em></p><p><em><strong>Non ho trovato riferimenti a riguardo. </strong></em></p><p><em>Ringrazio anticipatamente</em></p><p><em></em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="pongoblu, post: 291366, member: 52804"] Grazie, Ti riferisci alla residenza o alla convivenza? Mi potresti dire a quale normativa ti riferisci riguardo questo obbligo? Io risiedo in altro comune (dai miei genitori) in immobile non di mia proprietà (dei miei genitori) ma vivo insieme a mia moglie nel suo. . Cosi la aggiungo a queste che ho trovato: [B]Art. 1-[I]bis[/I], comma 4, del D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221[/B]: [I]«I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare...»[/I]. [B]Circolare 12.06.2002 n. 50/E[/B][I]: “… non è invece richiesto che l’immobile sia considerato abitazione principale per il proprietario o per il familiare convivente, essendo sufficiente che si tratti di una delle abitazioni su cui si esplica il rapporto di convivenza” [/I] (cito quesito su 50&50) ....La detrazione compete anche ai familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori purché ne sostengano le spese e quindi risultino destinatari delle relative fatture ed abbiano provveduto al pagamento con bonifico bancario. ..... ......, pertanto se rientra in una delle suddette categorie (proprietario, nudo proprietario, titolare di altro diritto reale, detentore o familiare convivente) avrà il diritto ad usufruire del beneficio fiscale per le spese sostenute per i lavori di ristrutturazione/risparmio energetico, fermo restando la presenza degli altri requisiti, a prescindere dal requisito della “residenza” che non è espressamente richiesto dalla norma. [I].....[U]non è invece richiesto che l’immobile sia considerato abitazione principale[/U] per il proprietario o per il familiare convivente, essendo sufficiente che si tratti di una delle abitazioni su cui si esplica il rapporto di convivenza[/I]” (si vedano anche Risoluzione 12.06.2002 n. 184 e Circolare 10.06.2004 n. 24). Pertanto tutte le abitazioni a disposizione del nucleo familiare, ad esempio anche una seconda o una terza casa, si ritiene che possano essere ristrutturate dal familiare convivente, con relativo riconoscimento del beneficio fiscale. [I] Per usuflruire delle detrazioni devo, alla fine, stipulare e registrare un comodato d'uso con mia moglie. Ho letto che vi sono quelli a termine (con data di scadenza) e quelli senza termine (senza data di scadenza detto precario) [B]Se stipulo e registro un contratto di comodato uso gratuito di tipo "Precario" ovvero senza indicazione di scadenza, chiedo: la fine del comodato precario va registrato ripagando i 200 euro alla Agenzia delle Entrate? Non ho trovato riferimenti a riguardo. [/B] Ringrazio anticipatamente [/I] [/QUOTE]
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