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Fisco, Detrazioni e Tasse
Detrazioni per inferriate per un appartamento avendone solo la residenza
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<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 270695" data-attributes="member: 15253"><p>Era già stato scritto che la detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture.</p><p>A ciò, aggiungo:</p><p>- nel caso in cui le fatture e i bonifici non siano intestati al familiare convivente, non si perde l’agevolazione se si annota sulla fattura la percentuale di spesa sostenuta. Tale annotazione, tuttavia, deve essere effettuata fin dal primo anno di fruizione del beneficio, essendo esclusa la possibilità di modificare, nei periodi d’imposta successivi, la ripartizione della spesa sostenuta;</p><p>- la detrazione spetta al familiare per i costi sostenuti per la ristrutturazione di una qualsiasi delle abitazioni in cui si esercita la convivenza. Non è invece richiesto che l’immobile oggetto dell’intervento sia considerato abitazione principale per il proprietario o per il familiare convivente;</p><p>- ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 270695, member: 15253"] Era già stato scritto che la detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture. A ciò, aggiungo: - nel caso in cui le fatture e i bonifici non siano intestati al familiare convivente, non si perde l’agevolazione se si annota sulla fattura la percentuale di spesa sostenuta. Tale annotazione, tuttavia, deve essere effettuata fin dal primo anno di fruizione del beneficio, essendo esclusa la possibilità di modificare, nei periodi d’imposta successivi, la ripartizione della spesa sostenuta; - la detrazione spetta al familiare per i costi sostenuti per la ristrutturazione di una qualsiasi delle abitazioni in cui si esercita la convivenza. Non è invece richiesto che l’immobile oggetto dell’intervento sia considerato abitazione principale per il proprietario o per il familiare convivente; - ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione. [/QUOTE]
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