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<blockquote data-quote="Tapinaz" data-source="post: 51823" data-attributes="member: 4985"><p>Cito integralmente da altro forum il post interessante di un forumista</p><p></p><p><strong><em>C'è ordinanza del 04/11/2004 (n. 318) della Corte Costituzionale nella quale si evidenzia il parere dell'Avvocatura di Stato sull'argomento. Vi si legge tra l'altro che:</em></strong></p><p><strong><em></em></strong></p><p><strong><em>"...le disposizioni introdotte dall'art. 8 della legge n. 431 del 1998, riguardanti solo gli immobili ad uso abitativo, hanno carattere eccezionale, in quanto derogano al sistema impositivo ordinariamente applicabile, e cio' rende evidente l'infondatezza della censura di disparita' di trattamento, dal momento che il principio di uguaglianza deve essere riferito al sistema applicabile in via ordinaria e non puo' implicare una generalizzata applicazione di un regime eccezionale; sicche', una volta stabilito che, nel periodo in cui il canone non e' corrisposto, cosi' come nel periodo successivo alla cessazione della locazione, i possessori di immobili ad uso commerciale sono assoggettati all'imposizione secondo il sistema ordinario, basato sul reddito ordinario medio, e una volta riconosciuto che tale sistema e' conforme al principio di capacita' contributiva, non vi e' alcuno spazio per invocare l'estensione del piu' favorevole regime eccezionalmente stabilito a favore dei locatori di immobili ad uso abitativo; che, sotto altro profilo, la diversita' di trattamento fiscale fra le locazioni di immobili ad uso abitativo e quelle di immobili ad uso</em></strong></p><p><strong><em>commerciale sarebbe razionalmente giustificata dalle differenze di disciplina fra le prime e le seconde per quanto attiene, in particolare, al rilascio per morosita': e infatti, mentre nel caso di locazione ad uso commerciale, l'art. 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), dispone che l'esecuzione deve avvenire alla data fissata dal giudice col provvedimento che dispone il rilascio, senza che il locatore sia tenuto a corrispondere l'indennita' per la perdita dell'avviamento, di cui all'art. 34, nel caso di locazione ad uso abitativo e' applicabile, oltre il citato art. 56, la procedura di graduazione disciplinata dal decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;..."</em></strong></p><p></p><p>In sostanza ti dicono, arrampicandosi sui vetri, che ciò che risulta apparentemente ingiusto è effettivamente giusto.<img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/rolling_eyes.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":occhi_al_cielo:" title="Occhi al cielo :occhi_al_cielo:" data-shortname=":occhi_al_cielo:" /></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Tapinaz, post: 51823, member: 4985"] Cito integralmente da altro forum il post interessante di un forumista [B][I]C'è ordinanza del 04/11/2004 (n. 318) della Corte Costituzionale nella quale si evidenzia il parere dell'Avvocatura di Stato sull'argomento. Vi si legge tra l'altro che: "...le disposizioni introdotte dall'art. 8 della legge n. 431 del 1998, riguardanti solo gli immobili ad uso abitativo, hanno carattere eccezionale, in quanto derogano al sistema impositivo ordinariamente applicabile, e cio' rende evidente l'infondatezza della censura di disparita' di trattamento, dal momento che il principio di uguaglianza deve essere riferito al sistema applicabile in via ordinaria e non puo' implicare una generalizzata applicazione di un regime eccezionale; sicche', una volta stabilito che, nel periodo in cui il canone non e' corrisposto, cosi' come nel periodo successivo alla cessazione della locazione, i possessori di immobili ad uso commerciale sono assoggettati all'imposizione secondo il sistema ordinario, basato sul reddito ordinario medio, e una volta riconosciuto che tale sistema e' conforme al principio di capacita' contributiva, non vi e' alcuno spazio per invocare l'estensione del piu' favorevole regime eccezionalmente stabilito a favore dei locatori di immobili ad uso abitativo; che, sotto altro profilo, la diversita' di trattamento fiscale fra le locazioni di immobili ad uso abitativo e quelle di immobili ad uso commerciale sarebbe razionalmente giustificata dalle differenze di disciplina fra le prime e le seconde per quanto attiene, in particolare, al rilascio per morosita': e infatti, mentre nel caso di locazione ad uso commerciale, l'art. 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), dispone che l'esecuzione deve avvenire alla data fissata dal giudice col provvedimento che dispone il rilascio, senza che il locatore sia tenuto a corrispondere l'indennita' per la perdita dell'avviamento, di cui all'art. 34, nel caso di locazione ad uso abitativo e' applicabile, oltre il citato art. 56, la procedura di graduazione disciplinata dal decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;..."[/I][/B] In sostanza ti dicono, arrampicandosi sui vetri, che ciò che risulta apparentemente ingiusto è effettivamente giusto.:roll: [/QUOTE]
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