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Area Amministrativa Fiscale e Tributaria
Fisco, Detrazioni e Tasse
Di rilievo: i costi per realizzare sottotetti abitabili pertinenziali sono detraibili dall’IRPEF
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<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 210806" data-attributes="member: 4594"><p>Premessa</p><p>Per avere contezza della tipologia di interventi agevolabili è d'obbligo rifarsi alla lettera b) dell’art. 16-</p><p>Bis del TUIR (Testo Unico Imposte dirette) che rinvia il requisito oggettivo agli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari residenziali, a quelli di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del d.p.r. n. 380 del 2001, (trattasi degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su abitazioni ) <u> <strong><span style="color: rgb(0, 0, 102)">con esclusione degli interventi di nuova costruzione (salvo il caso di parcheggi pertinenziali)</span></strong></u></p><p> </p><p>Rimarco l’attenzione di quanto sottolineato in base al quale se il sottotetto destinato a divenire “mansarda “ autonoma, le spese per la sua realizzazione NON danno diritto ad alcuna agevolazione detrattiva . Se invece il sottotetto “è legato” all’appartamento sottostante e ne diviene “PERTINENZA” ( e pertanto sfugge al divieto sopra evidenziato ) in tale ipotesi LA DETRAZIONE DEL 50% COMPETE. E’ questo, <u>fra l’ altro</u>, il senso della <span style="color: rgb(255, 0, 0)"><strong>Risoluzione dell ‘ Agenzia delle Entrate del 30-12-2014 n. 118/E </strong></span>emanata in risposta ad un interpello </p><p> </p><p>La prima condiziona per fruire della detrazione ,ovvia, è che sia state richieste ed ottenute le autorizzazioni edilizie opportune</p><p> </p><p>La seconda condizione <span style="color: rgb(255, 0, 0)"><strong>( e qui sta la parte interessante )</strong></span> si verifica “<em><strong>qualora il richiedente la concessione provveda, contestualmente al rilascio della concessione, <u>a registrare ed a trascrivere, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, dichiarazione notarile con la quale le parti rese abitabili costituiscano pertinenza dell’unità immobiliare principale” .</u></strong></em></p><p> </p><p>Per quanto attiene i costi deducibili richiamati pure nella risoluzione .118/E (oltre quelli soliti e noti pertinenti l’intervento edile ) l’agenzia ebbe occasione di spiegare che si possono annoverare : le spese per l'imposta sul valore aggiunto, per l'imposta di bollo , i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le spese denunzie di inizio lavori, gli oneri di urbanizzazione.</p><p> </p><p>Il contenuto della allegata citata risoluzione presenta anche punti e spunti di interesse generale . Se ne consiglia la lettura</p><p> </p><p>Buon anno 2015 by Ennio</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 210806, member: 4594"] Premessa Per avere contezza della tipologia di interventi agevolabili è d'obbligo rifarsi alla lettera b) dell’art. 16- Bis del TUIR (Testo Unico Imposte dirette) che rinvia il requisito oggettivo agli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari residenziali, a quelli di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del d.p.r. n. 380 del 2001, (trattasi degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su abitazioni ) [U] [B][COLOR=rgb(0, 0, 102)]con esclusione degli interventi di nuova costruzione (salvo il caso di parcheggi pertinenziali)[/COLOR][/B][/U] Rimarco l’attenzione di quanto sottolineato in base al quale se il sottotetto destinato a divenire “mansarda “ autonoma, le spese per la sua realizzazione NON danno diritto ad alcuna agevolazione detrattiva . Se invece il sottotetto “è legato” all’appartamento sottostante e ne diviene “PERTINENZA” ( e pertanto sfugge al divieto sopra evidenziato ) in tale ipotesi LA DETRAZIONE DEL 50% COMPETE. E’ questo, [U]fra l’ altro[/U], il senso della [COLOR=rgb(255, 0, 0)][B]Risoluzione dell ‘ Agenzia delle Entrate del 30-12-2014 n. 118/E [/B][/COLOR]emanata in risposta ad un interpello La prima condiziona per fruire della detrazione ,ovvia, è che sia state richieste ed ottenute le autorizzazioni edilizie opportune La seconda condizione [COLOR=rgb(255, 0, 0)][B]( e qui sta la parte interessante )[/B][/COLOR] si verifica “[I][B]qualora il richiedente la concessione provveda, contestualmente al rilascio della concessione, [U]a registrare ed a trascrivere, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, dichiarazione notarile con la quale le parti rese abitabili costituiscano pertinenza dell’unità immobiliare principale” .[/U][/B][/I] Per quanto attiene i costi deducibili richiamati pure nella risoluzione .118/E (oltre quelli soliti e noti pertinenti l’intervento edile ) l’agenzia ebbe occasione di spiegare che si possono annoverare : le spese per l'imposta sul valore aggiunto, per l'imposta di bollo , i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le spese denunzie di inizio lavori, gli oneri di urbanizzazione. Il contenuto della allegata citata risoluzione presenta anche punti e spunti di interesse generale . Se ne consiglia la lettura Buon anno 2015 by Ennio [/QUOTE]
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