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Testo
<blockquote data-quote="JERRY48" data-source="post: 110395"><p>La donazione richiede sempre l'atto pubblico a pena di nullità (art. 782 c.c.) sia quandi si tratta di beni immobili che mobili (se sono modiche cifre non c'è necessità). I valore dei beni mobili può risultare anche da nota a parte, purchè sottoscritta dalle parti e dal notaio.</p><p>La donazione è un anticipo della propria successione.</p><p>Può così accadere che il testamento o le eventuali donazioni fatte in vita dal testatore ledano i diritti dei legittimari (o eredi necessari).</p><p>L'erede legittimo potrà agire in giudizio con la cosiddetta azione di riduzione delle donazioni o delle disposizioni del testamento, per ottenere la quota spettante.</p><p>L'azione di riduzione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, cioè può essere impugnata per dieci anni dalla morte del donante.</p><p>Oppure si può intervenire con la collazione (da te citata) fatta con imputazione, poichè si tratta di beni mobili (art. 750 c.c.).</p><p>Comunque in questo momento, purtroppo non puoi fare nulla, in quanto il tuo genitore, in vita sua, dei suoi soldi può fare ciò che vuole.</p><p>saluti</p><p>jerry48</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="JERRY48, post: 110395"] La donazione richiede sempre l'atto pubblico a pena di nullità (art. 782 c.c.) sia quandi si tratta di beni immobili che mobili (se sono modiche cifre non c'è necessità). I valore dei beni mobili può risultare anche da nota a parte, purchè sottoscritta dalle parti e dal notaio. La donazione è un anticipo della propria successione. Può così accadere che il testamento o le eventuali donazioni fatte in vita dal testatore ledano i diritti dei legittimari (o eredi necessari). L'erede legittimo potrà agire in giudizio con la cosiddetta azione di riduzione delle donazioni o delle disposizioni del testamento, per ottenere la quota spettante. L'azione di riduzione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, cioè può essere impugnata per dieci anni dalla morte del donante. Oppure si può intervenire con la collazione (da te citata) fatta con imputazione, poichè si tratta di beni mobili (art. 750 c.c.). Comunque in questo momento, purtroppo non puoi fare nulla, in quanto il tuo genitore, in vita sua, dei suoi soldi può fare ciò che vuole. saluti jerry48 [/QUOTE]
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