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Dichiarazione di rispondenza per immobile anni '60
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Testo
<blockquote data-quote="uva" data-source="post: 423213" data-attributes="member: 42040"><p>Purtroppo a volte i Sindacati del proprietari e degli inquilini non hanno personale informato o competente o disposto ad approfondire.</p><p></p><p>Copio e incollo la risposta (secondo me esaustiva e con i vari riferimenti di legge) data nell'altra discussione da [USER=22366]@Clematide[/USER] , un'esperto del Forum che argomenta in modo chiaro i suoi interventi.</p><p>Ho sottolineato le parti a mio parere più significative.</p><p></p><p><em>L’ottavo comma dell’art.1 del Dm 16 gennaio 2017 dispone che l’attestazione di rispondenza all'accordo locale del contenuto economico e normativo della locazione agevolata debba essere rilasciata “sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali: le indicazioni sono fornite “a cura e con assunzione di responsabilità” delle parti stesse.</em></p><p><em></em></p><p><em>Tra gli elementi relativi al contenuto economico del contratto (il canone di un’abitazione deve variare anche in base alla qualità degli impianti) rientra anche l’esistenza e lo stato degli impianti, ma <u>con il DL 112 del 2008 e venuto meno l’obbligo di documentare la sicurezza degli stessi in caso di locazione di un immobile.</u></em></p><p><em></em></p><p><em>Se le parti, o meglio se la parte richiedente l’attestazione dichiara che gli impianti sono a norma, <u>le organizzazioni sindacali assumono questo dato per vero:</u> resta esclusa ogni responsabilità delle organizzazioni sindacali che <u>non sono tenute a fare controlli o verifiche delle dichiarazioni rese dal richiedente</u> circa lo stato degli impianti.</em></p><p><em></em></p><p><em>Ad oggi non esistono norme rintracciabili che pongano un generale obbligo di adeguamento degli impianti preesistenti che siano conformi alle norme di sicurezza applicabili all’epoca della loro realizzazione in nessuna tipologia di fabbricato, e, quindi, <u>non occorre garantire la conformità dell’impianto alle norme vigenti all’epoca in cui l’immobile viene locato</u>,</em></p><p><em></em></p><p><em>Naturalmente, qualora l’impianto non fosse a norma neppure <u>in relazione alle norme di sicurezza vigenti all’epoca della sua realizzazione, scatta un obbligo di adeguamento</u> che, se disatteso, può essere motivo in capo al locatore di responsabilità, anche penale, in caso di incidente.</em></p><p><em></em></p><p><em>Ma il difetto dell’impianto elettrico non inficia la locazione, perché rientra nella categoria del vizio della cosa locata, per il quale, in base all’art.1578 c.c., qualora il bene oggetto del contratto, al momento della consegna, sia affetto da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l’idoneita all’uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto, salvo che non siano vizi a lui conosciuti o facilmente riconoscibili alla firma dell’atto, da qui<u> l’importanza di notiziare il locatario,</u> secondo principi di buona fede<u>, riguardo il livello di sicurezza degli impianti (ad esempio esistenza nell’impianto elettrico almeno dei requisiti dell’art.6, co.3 del Dm 37/2008). </u></em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="uva, post: 423213, member: 42040"] Purtroppo a volte i Sindacati del proprietari e degli inquilini non hanno personale informato o competente o disposto ad approfondire. Copio e incollo la risposta (secondo me esaustiva e con i vari riferimenti di legge) data nell'altra discussione da [USER=22366]@Clematide[/USER] , un'esperto del Forum che argomenta in modo chiaro i suoi interventi. Ho sottolineato le parti a mio parere più significative. [I]L’ottavo comma dell’art.1 del Dm 16 gennaio 2017 dispone che l’attestazione di rispondenza all'accordo locale del contenuto economico e normativo della locazione agevolata debba essere rilasciata “sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali: le indicazioni sono fornite “a cura e con assunzione di responsabilità” delle parti stesse. Tra gli elementi relativi al contenuto economico del contratto (il canone di un’abitazione deve variare anche in base alla qualità degli impianti) rientra anche l’esistenza e lo stato degli impianti, ma [U]con il DL 112 del 2008 e venuto meno l’obbligo di documentare la sicurezza degli stessi in caso di locazione di un immobile.[/U] Se le parti, o meglio se la parte richiedente l’attestazione dichiara che gli impianti sono a norma, [U]le organizzazioni sindacali assumono questo dato per vero:[/U] resta esclusa ogni responsabilità delle organizzazioni sindacali che [U]non sono tenute a fare controlli o verifiche delle dichiarazioni rese dal richiedente[/U] circa lo stato degli impianti. Ad oggi non esistono norme rintracciabili che pongano un generale obbligo di adeguamento degli impianti preesistenti che siano conformi alle norme di sicurezza applicabili all’epoca della loro realizzazione in nessuna tipologia di fabbricato, e, quindi, [U]non occorre garantire la conformità dell’impianto alle norme vigenti all’epoca in cui l’immobile viene locato[/U], Naturalmente, qualora l’impianto non fosse a norma neppure [U]in relazione alle norme di sicurezza vigenti all’epoca della sua realizzazione, scatta un obbligo di adeguamento[/U] che, se disatteso, può essere motivo in capo al locatore di responsabilità, anche penale, in caso di incidente. Ma il difetto dell’impianto elettrico non inficia la locazione, perché rientra nella categoria del vizio della cosa locata, per il quale, in base all’art.1578 c.c., qualora il bene oggetto del contratto, al momento della consegna, sia affetto da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l’idoneita all’uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto, salvo che non siano vizi a lui conosciuti o facilmente riconoscibili alla firma dell’atto, da qui[U] l’importanza di notiziare il locatario,[/U] secondo principi di buona fede[U], riguardo il livello di sicurezza degli impianti (ad esempio esistenza nell’impianto elettrico almeno dei requisiti dell’art.6, co.3 del Dm 37/2008). [/U][/I] [/QUOTE]
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