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<blockquote data-quote="JERRY48" data-source="post: 130565"><p>Alle variazioni che incidono sul tributo non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis de dl. 18/12/1997 n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico (MUI).</p><p>Tale previsione riguarda le richieste di iscrizione o voltura dei diritti sugli immobili: in altre parole, l'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU è soppresso quando tali variazioni soggettive sono già iscritte agli atti catastali. A tal fine le istruzioni precisano che la dichiarazione rimane obbligatoria quando il contribuente non ha richiesto l'aggiornamento della banca dati catastale.</p><p></p><p>In definitiva se hai fatto modifiche dopo l'acquisto, l'autorizzazione edililizia con approvazione la dovresti avere e fatti i lavori , il tecnico</p><p>ha senz'altro inoltrato la denuncia di variazione per l'aggiornamento degli atti catastali all'Agenzia del Territorio.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="JERRY48, post: 130565"] Alle variazioni che incidono sul tributo non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis de dl. 18/12/1997 n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico (MUI). Tale previsione riguarda le richieste di iscrizione o voltura dei diritti sugli immobili: in altre parole, l'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU è soppresso quando tali variazioni soggettive sono già iscritte agli atti catastali. A tal fine le istruzioni precisano che la dichiarazione rimane obbligatoria quando il contribuente non ha richiesto l'aggiornamento della banca dati catastale. In definitiva se hai fatto modifiche dopo l'acquisto, l'autorizzazione edililizia con approvazione la dovresti avere e fatti i lavori , il tecnico ha senz'altro inoltrato la denuncia di variazione per l'aggiornamento degli atti catastali all'Agenzia del Territorio. [/QUOTE]
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