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Differenza tra testamenti
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<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 135033" data-attributes="member: 15253"><p>Per esempio, quella che dispone che il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.</p><p>Quindi è nullo quando manca l’autografia o la sottoscrizione.</p><p>Per ogni altro difetto di forma può essere annullato su istanza di qualsiasi persona interessata. Ma in questo caso l’azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.</p><p>Il testamento pubblico (per atto di notaio) è nullo quando manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell’uno o dell’altro (anche se sono ipotesi improbabili).</p><p>Come per il testamento olografo, per ogni altro difetto può essere annullato su istanza di qualsiasi interessato, purché l’azione di annullamento sia esercitata nei cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.</p><p>Ma le ipotesi di nullità del testamento, o della sua annullabilità sono anche altre (incapacità di disporre per testamento perché di minore età, perché interdetto, perché non capace di intendere o di volere, ecc.).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 135033, member: 15253"] Per esempio, quella che dispone che il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. Quindi è nullo quando manca l’autografia o la sottoscrizione. Per ogni altro difetto di forma può essere annullato su istanza di qualsiasi persona interessata. Ma in questo caso l’azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie. Il testamento pubblico (per atto di notaio) è nullo quando manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell’uno o dell’altro (anche se sono ipotesi improbabili). Come per il testamento olografo, per ogni altro difetto può essere annullato su istanza di qualsiasi interessato, purché l’azione di annullamento sia esercitata nei cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie. Ma le ipotesi di nullità del testamento, o della sua annullabilità sono anche altre (incapacità di disporre per testamento perché di minore età, perché interdetto, perché non capace di intendere o di volere, ecc.). [/QUOTE]
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