Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Proprietari di Immobili
Essere Proprietari Immobiliari
Diniego rinnovo prima scadenza per vendita e prelazione.-
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Joe" data-source="post: 360770" data-attributes="member: 18391"><p>Buongiorno,</p><p>nel contratto di locazione 3+2 che ho stipulato è contenuta la seguente clausola :</p><p></p><p>Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo, il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55 Legge 27 luglio 1978, n. 392. <u>La vendita dell’unità immobiliare locata – in relazione alla quale non viene concessa la prelazione al conduttore – non costituisce motivo di risoluzione del contratto.</u></p><p></p><p>La prima scadenza del contratto ricorre nella seconda metà del 2020 e ho già manifestato verbalmente al conduttore che per limiti di età non intendo rinnovare la locazione e mettere in vendita l’intera proprietà che comprende anche l’appartamento locato.</p><p>In presenza di tale clausola prego chiarirmi se basta l’invio nei termini di legge della raccomandata RR che specifica i motivi in base alla lettera g) comma 1 – art. 3 della legge 431.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Joe, post: 360770, member: 18391"] Buongiorno, nel contratto di locazione 3+2 che ho stipulato è contenuta la seguente clausola : Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo, il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55 Legge 27 luglio 1978, n. 392. [U]La vendita dell’unità immobiliare locata – in relazione alla quale non viene concessa la prelazione al conduttore – non costituisce motivo di risoluzione del contratto.[/U] La prima scadenza del contratto ricorre nella seconda metà del 2020 e ho già manifestato verbalmente al conduttore che per limiti di età non intendo rinnovare la locazione e mettere in vendita l’intera proprietà che comprende anche l’appartamento locato. In presenza di tale clausola prego chiarirmi se basta l’invio nei termini di legge della raccomandata RR che specifica i motivi in base alla lettera g) comma 1 – art. 3 della legge 431. [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Proprietari di Immobili
Essere Proprietari Immobiliari
Diniego rinnovo prima scadenza per vendita e prelazione.-
Alto