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Diritto alla provvigione con acquirente che si ritita
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Testo
<blockquote data-quote="gcaval" data-source="post: 69711" data-attributes="member: 15875"><p><strong>Art. 1385 Caparra confirmatoria</strong></p><p>Se al momento della conclusione (1326) del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta (1194).</p><p>Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente (1218), l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra (1386,1826; att. 164).</p><p><strong>Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione (1453 e seguenti) del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali</strong> (1223 e seguenti; att. 164).</p><p></p><p><strong>Art. 1453 Risolubilità del contratto per inadempimento</strong></p><p>Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto (1878, 1976, 2652), <strong>salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno (1223 e seguenti)</strong>.</p><p>La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.</p><p>Dalla data della domanda (Cod. Proc. Civ. 163) di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.</p><p></p><p>Faccio presente che è possibile chiedere anche l'esecuzione specifica del contratto (art. 2932 c.c.). Ma non è consigliabile. Ovviamente la cosa migliore è mediare con l'altra parte e con l'AI (ottimo il consiglio di chiedere all'agente di lasciargli l'immobile in vendita e non pagare/pagare una cifra minima per la provvigione), senza far intervenire legali e iniziare cause lunghe e molto probabilmente dispendiose (e forse poco produttive). </p><p></p><p>Comunque, gli strumenti giuridici ci sono. A te la scelta. Buona fortuna.</p><p></p><p><em>Aggiunto dopo 5 minuti .</em>...</p><p></p><p></p><p></p><p>Ti sbagli. Le parti si <strong>obbligano</strong> a vendere e ad acquistare. Non c'entra nulla aver commesso un reato o meno. Si è provocato comunque un danno. </p><p></p><p><strong>La caparra confirmatoria non è la caparra penitenziale</strong>. Nel primo caso, la parte che non è inadempiente può tranquillamente chiedere l'<strong>esecuzione specifica del contratto</strong>, ossia chiedere al giudice di far eseguire il contratto. E' evidente che la cosa sta in piedi certamente se la parte inadempiente è il venditore, perché la casa esiste già. Se invece la parte inadempiente è l'acquirente, se questi non ha la disponibilità economica per l'acquisto, malgrado il giudizio favorevole per l'altra parte, ci sarà comunque l'impossibilità dell'acquisto.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="gcaval, post: 69711, member: 15875"] [B]Art. 1385 Caparra confirmatoria[/B] Se al momento della conclusione (1326) del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta (1194). Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente (1218), l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra (1386,1826; att. 164). [B]Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione (1453 e seguenti) del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali[/B] (1223 e seguenti; att. 164). [B]Art. 1453 Risolubilità del contratto per inadempimento[/B] Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto (1878, 1976, 2652), [B]salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno (1223 e seguenti)[/B]. La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione. Dalla data della domanda (Cod. Proc. Civ. 163) di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione. Faccio presente che è possibile chiedere anche l'esecuzione specifica del contratto (art. 2932 c.c.). Ma non è consigliabile. Ovviamente la cosa migliore è mediare con l'altra parte e con l'AI (ottimo il consiglio di chiedere all'agente di lasciargli l'immobile in vendita e non pagare/pagare una cifra minima per la provvigione), senza far intervenire legali e iniziare cause lunghe e molto probabilmente dispendiose (e forse poco produttive). Comunque, gli strumenti giuridici ci sono. A te la scelta. Buona fortuna. [i]Aggiunto dopo 5 minuti .[/i]... Ti sbagli. Le parti si [B]obbligano[/B] a vendere e ad acquistare. Non c'entra nulla aver commesso un reato o meno. Si è provocato comunque un danno. [B]La caparra confirmatoria non è la caparra penitenziale[/B]. Nel primo caso, la parte che non è inadempiente può tranquillamente chiedere l'[B]esecuzione specifica del contratto[/B], ossia chiedere al giudice di far eseguire il contratto. E' evidente che la cosa sta in piedi certamente se la parte inadempiente è il venditore, perché la casa esiste già. Se invece la parte inadempiente è l'acquirente, se questi non ha la disponibilità economica per l'acquisto, malgrado il giudizio favorevole per l'altra parte, ci sarà comunque l'impossibilità dell'acquisto. [/QUOTE]
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