Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Il Resto di propit.it
Pausa Caffè
Diritto d'autore e responsabilità di chi offre il wi-fi gratuito al pubblico.
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="StLegaleDeValeriRoma" data-source="post: 269996" data-attributes="member: 9873"><p>Nella scrittura del commento nel primo periodo in questione è saltato l'interrogativo finale per cui non è riuscito a conciliare quanto ha letto.</p><p></p><p>"Un soggetto, persona fisica o giuridica, che in un albergo o altro esercizio commerciale gestisce una rete wi-fi con accesso ad Internet che offre al cliente anche gratuitamente, fornisce un “servizio della società dell’informazione” ai sensi della direttiva 2000/31/CE e pertanto è responsabile delle violazioni del diritto d’autore realizzate da utenti terzi, i quali scarichino illegalmente file musicali o altri prodotti coperti dal diritto d'autore<strong> ?"</strong></p><p></p><p><em>Ad abundantiam</em> con la sentenza De Fadden la Corte ha precisato:</p><p></p><p><em>L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un soggetto leso dalla violazione dei suoi diritti su un’opera possa chiedere a un fornitore accesso a una rete di comunicazione un risarcimento per il motivo che uno di tali accessi è stato utilizzato da terzi allo scopo di violare i suoi diritti, nonché il rimborso delle spese di diffida o delle spese legali sostenute ai fini della sua domanda di risarcimento. </em></p><p><em>Per contro, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che tale persona <strong>chieda che sia inibita la prosecuzione di tale violazione nonché il pagamento delle spese di diffida e delle spese legali nei confronti di un fornitore di accesso ad una rete di comunicazione i cui servizi siano stati utilizzati al fine di commettere la violazione stessa, nel caso in cui tali domande siano volte oppure siano conseguenti all’adozione da parte di un’autorità o di un organo giurisdizionale nazionale di un’ingiunzione che vieti a detto fornitore di permettere la prosecuzione di siffatta violazione.</strong></em></p><p><em></em></p><p><em>L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 3, della medesima direttiva, deve essere interpretato, tenuto conto delle esigenze connesse alla tutela dei diritti fondamentali nonché delle regole previste dalle direttive 2001/29 e 2004/48, nel senso che esso non osta, in via di principio, all’adozione di <strong>un’ingiunzione che, come quella in causa nel procedimento principale, imponga a un fornitore di accesso a una rete di comunicazione che consente al pubblico di connettersi a Internet, pena il versamento di una penalità, di impedire a terzi di rendere disponibile al pubblico, attraverso tale connessione a Internet, su una piattaforma Internet di condivisione (peer-to-peer), una specifica opera protetta dal diritto d’autore o parti di essa, qualora il fornitore abbia la possibilità di scegliere le misure tecniche da adottare per conformarsi a detta ingiunzione, anche se tale scelta si riduca alla sola misura consistente nel proteggere la connessione a Internet mediante una PASSWORD, nei limiti in cui gli utenti di detta rete siano obbligati a rivelare la loro identità al fine di ottenere la password richiesta e non possano quindi agire anonimamente, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.</strong></em></p><p></p><p>Per ogni ulteriore spiegazione sulla problematica proposta siamo a disposizione.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="StLegaleDeValeriRoma, post: 269996, member: 9873"] Nella scrittura del commento nel primo periodo in questione è saltato l'interrogativo finale per cui non è riuscito a conciliare quanto ha letto. "Un soggetto, persona fisica o giuridica, che in un albergo o altro esercizio commerciale gestisce una rete wi-fi con accesso ad Internet che offre al cliente anche gratuitamente, fornisce un “servizio della società dell’informazione” ai sensi della direttiva 2000/31/CE e pertanto è responsabile delle violazioni del diritto d’autore realizzate da utenti terzi, i quali scarichino illegalmente file musicali o altri prodotti coperti dal diritto d'autore[B] ?"[/B] [B][/B] [I]Ad abundantiam[/I] con la sentenza De Fadden la Corte ha precisato: [I]L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un soggetto leso dalla violazione dei suoi diritti su un’opera possa chiedere a un fornitore accesso a una rete di comunicazione un risarcimento per il motivo che uno di tali accessi è stato utilizzato da terzi allo scopo di violare i suoi diritti, nonché il rimborso delle spese di diffida o delle spese legali sostenute ai fini della sua domanda di risarcimento. Per contro, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che tale persona [B]chieda che sia inibita la prosecuzione di tale violazione nonché il pagamento delle spese di diffida e delle spese legali nei confronti di un fornitore di accesso ad una rete di comunicazione i cui servizi siano stati utilizzati al fine di commettere la violazione stessa, nel caso in cui tali domande siano volte oppure siano conseguenti all’adozione da parte di un’autorità o di un organo giurisdizionale nazionale di un’ingiunzione che vieti a detto fornitore di permettere la prosecuzione di siffatta violazione.[/B] L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 3, della medesima direttiva, deve essere interpretato, tenuto conto delle esigenze connesse alla tutela dei diritti fondamentali nonché delle regole previste dalle direttive 2001/29 e 2004/48, nel senso che esso non osta, in via di principio, all’adozione di [B]un’ingiunzione che, come quella in causa nel procedimento principale, imponga a un fornitore di accesso a una rete di comunicazione che consente al pubblico di connettersi a Internet, pena il versamento di una penalità, di impedire a terzi di rendere disponibile al pubblico, attraverso tale connessione a Internet, su una piattaforma Internet di condivisione (peer-to-peer), una specifica opera protetta dal diritto d’autore o parti di essa, qualora il fornitore abbia la possibilità di scegliere le misure tecniche da adottare per conformarsi a detta ingiunzione, anche se tale scelta si riduca alla sola misura consistente nel proteggere la connessione a Internet mediante una PASSWORD, nei limiti in cui gli utenti di detta rete siano obbligati a rivelare la loro identità al fine di ottenere la password richiesta e non possano quindi agire anonimamente, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.[/B][/I] Per ogni ulteriore spiegazione sulla problematica proposta siamo a disposizione. [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Il Resto di propit.it
Pausa Caffè
Diritto d'autore e responsabilità di chi offre il wi-fi gratuito al pubblico.
Alto