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Nuda Proprietà, Usufrutto e Comodato
Diritto di abitazione ed usufrutto
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Testo
<blockquote data-quote="fausto manca" data-source="post: 54344" data-attributes="member: 15193"><p>Perfetta la precisazione di Nemesi a cui mi associo anche nel giudizio sul post di danilo13 (deve averlo scritto velocemente e non l'ha riletto). Per quanto riguarda la devoluzione dell'eredità, il dato di partenza non é il regime di comunione o di separazione tra i coniugi ma i chiamati all'eredità e il tipo di devoluzione: legittima o testamentaria. Perché dico questo? Perché all'atto del decesso di uno dei due coniugi in regime di comunione dei beni, possono cadere in successione beni che erano stati acquistati dal defunto prima del 3/9/1975 (vigente il vecchio diritto di famiglia) o beni acquistati con denari del defunto, previo assenso del coniuge e quindi intestatri al solo defunto. Se quindi parliamo di successione legittima con chiamati coniuge e figli, sappiamo che i beni del defunto si devolvono, nel caso di un unico figlio in parti uguali, nel caso di due o più figli: 1/3 va al coniuge e i restanti 2/3 si dividono tra i figli (1/3 ciascuno se sono 2, 2/9 se sono 3, 1/6 se sono 4 e così via. Relativamente al diritto di abitazione nella casa "familiare", vedasi il post di Nemesis, aggiungendo che possiamo considerare il diritto di abitazione come un diritto "affievolito" rispetto all'usufrutto; entrambi sono diritti reali, entrambi possono essere costituiti per atto pubblico ma quello che nasce in occasione della successione é disposto per legge e non per volontà delle parti. Tra l'altro non viene neppure trascritto autonomamente.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="fausto manca, post: 54344, member: 15193"] Perfetta la precisazione di Nemesi a cui mi associo anche nel giudizio sul post di danilo13 (deve averlo scritto velocemente e non l'ha riletto). Per quanto riguarda la devoluzione dell'eredità, il dato di partenza non é il regime di comunione o di separazione tra i coniugi ma i chiamati all'eredità e il tipo di devoluzione: legittima o testamentaria. Perché dico questo? Perché all'atto del decesso di uno dei due coniugi in regime di comunione dei beni, possono cadere in successione beni che erano stati acquistati dal defunto prima del 3/9/1975 (vigente il vecchio diritto di famiglia) o beni acquistati con denari del defunto, previo assenso del coniuge e quindi intestatri al solo defunto. Se quindi parliamo di successione legittima con chiamati coniuge e figli, sappiamo che i beni del defunto si devolvono, nel caso di un unico figlio in parti uguali, nel caso di due o più figli: 1/3 va al coniuge e i restanti 2/3 si dividono tra i figli (1/3 ciascuno se sono 2, 2/9 se sono 3, 1/6 se sono 4 e così via. Relativamente al diritto di abitazione nella casa "familiare", vedasi il post di Nemesis, aggiungendo che possiamo considerare il diritto di abitazione come un diritto "affievolito" rispetto all'usufrutto; entrambi sono diritti reali, entrambi possono essere costituiti per atto pubblico ma quello che nasce in occasione della successione é disposto per legge e non per volontà delle parti. Tra l'altro non viene neppure trascritto autonomamente. [/QUOTE]
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