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Testo
<blockquote data-quote="condobip" data-source="post: 110926" data-attributes="member: 29362"><p>Forse si tratta di usufrutto, oppure se diritto di abitazione;</p><p></p><p><em>L'usufrutto e regolato dall'art. 978 e segg. del cod. civ. ; può essere stabilito dalla legge o dalla volontà dell'uomo; può acquistarsi per contratto o anche per usucapione. L'usufrutto può essere costituito a termine o vita natural durante, ma non può superare la vita dell'usufruttuario, non e quindi trasmissibile per successione; se costituito a favore di una persona giuridica, non può durare più di trent'anni. Può essere ceduto per un certo periodo o per tutta la sua durata, salvo che non sia diversamente disposto dal titolo costitutivo.</em></p><p><em></em></p><p><em>L'usufruttuario ha il diritto di godere del bene e dei suoi frutti, ma deve rispettare la destinazione economica del bene; può locare l'immobile a terzi, se non e vietato dal titolo costitutivo del diritto, e percepire il canone. In tale ipotesi sarebbe opportuno consentire al nudo proprietario, salvo espressa pattuizione contrattuale,di esercitare la prelazione in caso di locazione. </em></p><p><em></em></p><p><em>E' prassi sostituire, per tale motivo, il diritto in commento con quello di abitazione che, a differenza del diritto di usufrutto, consente soltanto al beneficiario di tale diritto di abitare una casa limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia (art. 1022 Cod. Civ.). Tale diritto e preferito dall'acquirente in quanto, diversamente dal l'usufrutto, il diritto di abitazione non può essere ceduto, ne l'immobile concesso in locazione a terzi. Le disposizioni relative all'usufrutto si applicano, in quanto compatibili, anche al diritto di abitazione. </em></p><p><em></em></p><p><em><a href="http://www.ingelmanimmobiliare.com/La%20nuda%20propriet%C3%A0.htm" target="_blank">LA NUDA PROPRIETA', USUFRUTTO, CONSIGLI UTILI</a> </em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="condobip, post: 110926, member: 29362"] Forse si tratta di usufrutto, oppure se diritto di abitazione; [I]L'usufrutto e regolato dall'art. 978 e segg. del cod. civ. ; può essere stabilito dalla legge o dalla volontà dell'uomo; può acquistarsi per contratto o anche per usucapione. L'usufrutto può essere costituito a termine o vita natural durante, ma non può superare la vita dell'usufruttuario, non e quindi trasmissibile per successione; se costituito a favore di una persona giuridica, non può durare più di trent'anni. Può essere ceduto per un certo periodo o per tutta la sua durata, salvo che non sia diversamente disposto dal titolo costitutivo. L'usufruttuario ha il diritto di godere del bene e dei suoi frutti, ma deve rispettare la destinazione economica del bene; può locare l'immobile a terzi, se non e vietato dal titolo costitutivo del diritto, e percepire il canone. In tale ipotesi sarebbe opportuno consentire al nudo proprietario, salvo espressa pattuizione contrattuale,di esercitare la prelazione in caso di locazione. E' prassi sostituire, per tale motivo, il diritto in commento con quello di abitazione che, a differenza del diritto di usufrutto, consente soltanto al beneficiario di tale diritto di abitare una casa limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia (art. 1022 Cod. Civ.). Tale diritto e preferito dall'acquirente in quanto, diversamente dal l'usufrutto, il diritto di abitazione non può essere ceduto, ne l'immobile concesso in locazione a terzi. Le disposizioni relative all'usufrutto si applicano, in quanto compatibili, anche al diritto di abitazione. [url=http://www.ingelmanimmobiliare.com/La%20nuda%20propriet%C3%A0.htm]LA NUDA PROPRIETA', USUFRUTTO, CONSIGLI UTILI[/url] [/I] [/QUOTE]
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