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Testo
<blockquote data-quote="JERRY48" data-source="post: 149441"><p>La giurisprudenza stabilisce che il <strong>diritto di abitazione</strong> viene costituito tramite testamento, <span style="font-size: 18px"><strong>contratto</strong></span> o usucapione. È per questo che è necessario rivolgersi ad un <strong>notaio</strong> che possa dare vita ad un atto pubblico o ad una scrittura privata. Attenendosi all’art. 1024 del <strong>Codice Civile</strong> possiamo capire che il <strong>diritto di uso</strong> o di abitazione non si può cedere o dare in locazione. E se, invece, lo vogliamo cedere? Secondo la giurisprudenza l’incedibilità del diritto di abitazione non è di ordine pubblico e pertanto può essere oggetto di deroga.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="JERRY48, post: 149441"] La giurisprudenza stabilisce che il [B]diritto di abitazione[/B] viene costituito tramite testamento, [SIZE=5][B]contratto[/B][/SIZE] o usucapione. È per questo che è necessario rivolgersi ad un [B]notaio[/B] che possa dare vita ad un atto pubblico o ad una scrittura privata. Attenendosi all’art. 1024 del [B]Codice Civile[/B] possiamo capire che il [B]diritto di uso[/B] o di abitazione non si può cedere o dare in locazione. E se, invece, lo vogliamo cedere? Secondo la giurisprudenza l’incedibilità del diritto di abitazione non è di ordine pubblico e pertanto può essere oggetto di deroga. [/QUOTE]
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