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Successione, Eredità, Donazione e Famiglia
Diritto di prelazione sulla successione
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<blockquote data-quote="Paolo Zavatta" data-source="post: 52606" data-attributes="member: 23874"><p>Cortese signora,</p><p>sono uno studente di giurisprudenza. Ho trovato la sua domanda su questo forum cercando del materiale su altri argomenti, ad ogni modo avendola letta mi sono registrato ritenendo di poterle porre all'attenzione un punto interessante per il suo dubbio.</p><p>E' vero che suo marito probabilmente non ha un diritto di prelazione poichè questo, effettivamente esistente in caso di alienazione della quota ereditaria e prevedente l'obbligo di comunicare l'intenzione all'alienazione della propria quota agli altri coeredi con diritto di riscatto in caso di inadempimento, ha efficacia soltanto finchè non avviene la divisione.</p><p>Tuttavia c'è da considerare la situazione particolare. </p><p>Difatti suo marito oltre il discorso da lei posto è altresì un erede legittimatario della madre. Nel caso specifico alla morte della madre, sussistendo solo una sorella, avrà diritto a 1/3 dell'eredità. Però questo 1/3 viene calcolato sulla riunione fittizia, che è la somma dell'attivo ereditario (il valore dei beni del defunto sottratti i debiti) e del donatum (cioè il valore dei beni usciti dal patrimonio per donazioni). </p><p>Stante il consiglio di rivolgersi a un avvocato competente, probabilmente dimostrando che il valore della vendita è stato inferiore al valore reale dei beni venduti alla sorella si può far configurare un tentativo di aggirare le norme per la successione e far rientrare il restante valore effettivo del bene non pagato come donazione, da ricalcolarsi nella riunione fittizia nel donatum. Se l'avvocato confermerà quasta mia posizione probabilmente proporrà un'azione di riduzione nei confronti della sorella di suo marito, qualora tramite la vendita da Lei accennata e ricalcolando la riunione fittizia risulti sia stata inficiata la quota legittima di 1/3 spettante a suo marito.</p><p>Cortesi saluti.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Paolo Zavatta, post: 52606, member: 23874"] Cortese signora, sono uno studente di giurisprudenza. Ho trovato la sua domanda su questo forum cercando del materiale su altri argomenti, ad ogni modo avendola letta mi sono registrato ritenendo di poterle porre all'attenzione un punto interessante per il suo dubbio. E' vero che suo marito probabilmente non ha un diritto di prelazione poichè questo, effettivamente esistente in caso di alienazione della quota ereditaria e prevedente l'obbligo di comunicare l'intenzione all'alienazione della propria quota agli altri coeredi con diritto di riscatto in caso di inadempimento, ha efficacia soltanto finchè non avviene la divisione. Tuttavia c'è da considerare la situazione particolare. Difatti suo marito oltre il discorso da lei posto è altresì un erede legittimatario della madre. Nel caso specifico alla morte della madre, sussistendo solo una sorella, avrà diritto a 1/3 dell'eredità. Però questo 1/3 viene calcolato sulla riunione fittizia, che è la somma dell'attivo ereditario (il valore dei beni del defunto sottratti i debiti) e del donatum (cioè il valore dei beni usciti dal patrimonio per donazioni). Stante il consiglio di rivolgersi a un avvocato competente, probabilmente dimostrando che il valore della vendita è stato inferiore al valore reale dei beni venduti alla sorella si può far configurare un tentativo di aggirare le norme per la successione e far rientrare il restante valore effettivo del bene non pagato come donazione, da ricalcolarsi nella riunione fittizia nel donatum. Se l'avvocato confermerà quasta mia posizione probabilmente proporrà un'azione di riduzione nei confronti della sorella di suo marito, qualora tramite la vendita da Lei accennata e ricalcolando la riunione fittizia risulti sia stata inficiata la quota legittima di 1/3 spettante a suo marito. Cortesi saluti. [/QUOTE]
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