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Testo
<blockquote data-quote="marcanto" data-source="post: 377045" data-attributes="member: 56188"><p>Cosa intendi con: "<em>quindi non rientri nella suddetta ipotesi</em>." ?</p><p>Non mi sembra che la norma richiamata indica di disdette da fare, ma quanto di <u>comunicazioni </u>da porre in essere con precipue modalità.</p><p></p><p>dalla lettura della Leg. 392/1978, art. 38 comm 1 e 2 > si evince</p><p></p><p><strong>Art. 38. (Diritto di prelazione) </strong></p><p> <span style="font-family: 'times new roman'"><em>Nel caso in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso l'immobile locato, deve darne <u><strong>comunicazione </strong>al conduttore <strong>con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario</strong></u>.</em></span></p><p><em><span style="font-family: 'times new roman'"> <u>Nella comunicazione devono essere indicati il corrispettivo</u>, da quantificare in ogni caso in denaro, le altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa <u>e l'invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione</u>.</span></em></p><p></p><p>Vien da se che se tali dettami non sono stati ottemperati decade anche la rinuncia alla prelazione entri i termini previsti dal penultimo comma dello stesso articolo:</p><p> <span style="font-family: 'times new roman'"><em>L'avente titolo che, </em></span><u><em><span style="font-family: 'times new roman'">entro trenta giorni dalla notificazione di cui al primo comma, non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua intenzione di avvalersi della prelazione, si considera avere rinunciato alla prelazione medesima. </span></em></u></p><p></p><p>e neppure sono accettabili/valide, in base alla norma, altre forme di presunta rinuncia alla prelazione</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="marcanto, post: 377045, member: 56188"] Cosa intendi con: "[I]quindi non rientri nella suddetta ipotesi[/I]." ? Non mi sembra che la norma richiamata indica di disdette da fare, ma quanto di [U]comunicazioni [/U]da porre in essere con precipue modalità. dalla lettura della Leg. 392/1978, art. 38 comm 1 e 2 > si evince [B]Art. 38. (Diritto di prelazione) [/B] [FONT=times new roman][I]Nel caso in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso l'immobile locato, deve darne [U][B]comunicazione [/B]al conduttore [B]con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario[/B][/U].[/I][/FONT] [I][FONT=times new roman] [U]Nella comunicazione devono essere indicati il corrispettivo[/U], da quantificare in ogni caso in denaro, le altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa [U]e l'invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione[/U].[/FONT][/I] Vien da se che se tali dettami non sono stati ottemperati decade anche la rinuncia alla prelazione entri i termini previsti dal penultimo comma dello stesso articolo: [FONT=times new roman][I]L'avente titolo che, [/I][/FONT][U][I][FONT=times new roman]entro trenta giorni dalla notificazione di cui al primo comma, non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua intenzione di avvalersi della prelazione, si considera avere rinunciato alla prelazione medesima. [/FONT][/I][/U] e neppure sono accettabili/valide, in base alla norma, altre forme di presunta rinuncia alla prelazione [/QUOTE]
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