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Testo
<blockquote data-quote="uva" data-source="post: 377047" data-attributes="member: 42040"><p>Intendo che l'art. 3, c. 1 della l. 431/1998 regola le modalità di disdetta da parte del locatore <u>alla prima scadenza.</u></p><p></p><p>Se leggi attentamente la lettera g), vedi in quale caso è riconosciuto il diritto di prelazione al conduttore:</p><p></p><p><em>Art. 3.</em></p><p><em>(Disdetta del contratto da parte del locatore).</em></p><p><em></em></p><p><em>1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1</em></p><p><em>dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore puo' avvalersi della facolta' di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:</em></p><p><em></em></p><p><em>a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso</em></p><p><em>abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;</em></p><p><em></em></p><p><em>b) quando il locatore, persona giuridica, societa' o ente pubblico</em></p><p><em>o comunque con finalita' pubbliche, sociali, mutualistiche, cooper- ative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attivita' dirette a perseguire le predette finalita' ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilita';</em></p><p><em></em></p><p><em>c) quando il conduttore abbia la piena disponibilita' di un</em></p><p><em>alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;</em></p><p><em></em></p><p><em>d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente</em></p><p><em>danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilita' e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;</em></p><p><em></em></p><p><em>e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale e' prevista</em></p><p><em>l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;</em></p><p><em></em></p><p><em>f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima</em></p><p><em>successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;</em></p><p><em></em></p><p><em><strong>g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non</strong></em></p><p><strong><em>abbia la proprieta' di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione<u>. In tal caso al conduttore e' riconosciuto il diritto di prelazione, </u>da esercitare con le modalita' di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n.</em></strong></p><p><em><strong>392.</strong></em></p><p></p><p>[USER=41448]@ACTARUS[/USER] ha inviato disdetta al suo conduttore <u>alla seconda scadenza,</u> quindi non rientra nell'ipotesi che contempla tale diritto di prelazione.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="uva, post: 377047, member: 42040"] Intendo che l'art. 3, c. 1 della l. 431/1998 regola le modalità di disdetta da parte del locatore [U]alla prima scadenza.[/U] Se leggi attentamente la lettera g), vedi in quale caso è riconosciuto il diritto di prelazione al conduttore: [I]Art. 3. (Disdetta del contratto da parte del locatore). 1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore puo' avvalersi della facolta' di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi: a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; b) quando il locatore, persona giuridica, societa' o ente pubblico o comunque con finalita' pubbliche, sociali, mutualistiche, cooper- ative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attivita' dirette a perseguire le predette finalita' ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilita'; c) quando il conduttore abbia la piena disponibilita' di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilita' e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori; e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale e' prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso; f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo; [B]g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non[/B][/I] [B][I]abbia la proprieta' di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione[U]. In tal caso al conduttore e' riconosciuto il diritto di prelazione, [/U]da esercitare con le modalita' di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n.[/I][/B] [I][B]392.[/B][/I] [USER=41448]@ACTARUS[/USER] ha inviato disdetta al suo conduttore [U]alla seconda scadenza,[/U] quindi non rientra nell'ipotesi che contempla tale diritto di prelazione. [/QUOTE]
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