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Testo
<blockquote data-quote="Franci63" data-source="post: 377061" data-attributes="member: 53279"><p>disdetta ai primi quattro anni.</p><p></p><p>Nel caso di disdetta alla prima scadenza , per l'intenzione di vendere, il conduttore ha la prelazione, che va esercitata secondo le modalità dell'art. 38 e 39.</p><p>Il riferimento alla legge 392/1978 riguarda solo le modalità di esercizio della prelazione, qualora esistente.</p><p>Alla scadenza degli 8 anni, non è esistente, quindi non va comunicato nulla.</p><p></p><p>No, assolutamente no.</p><p>Il riferimento è solo alle modalità, ma non attribuisce diritti di prelazione non previsti nel caso di locazioni abitative.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Franci63, post: 377061, member: 53279"] disdetta ai primi quattro anni. Nel caso di disdetta alla prima scadenza , per l'intenzione di vendere, il conduttore ha la prelazione, che va esercitata secondo le modalità dell'art. 38 e 39. Il riferimento alla legge 392/1978 riguarda solo le modalità di esercizio della prelazione, qualora esistente. Alla scadenza degli 8 anni, non è esistente, quindi non va comunicato nulla. No, assolutamente no. Il riferimento è solo alle modalità, ma non attribuisce diritti di prelazione non previsti nel caso di locazioni abitative. [/QUOTE]
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