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Pausa Caffè
Disconoscimento della paternità.....
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<blockquote data-quote="Luigi Criscuolo" data-source="post: 260205" data-attributes="member: 15764"><p>Stimatissimo [USER=15253]@Nemesis[/USER] sono andato a leggermi la nuova stesura dell'art.244 del c.c. ma non ho trovato alcunché che possa supportare le tue osservazioni.</p><p>Tieni presente che Tizio ha riconosciuto il figlio di Tizia prima di sposarla: quindi riconoscimento ante matrimonio.</p><p>Che lui era sessualmente fecondo avendo già avuto una figlia dalla precedente unione.</p><p>Che trent'anni fa non era d'uso comune fare i test genetici prima di riconoscere come proprio un figlio nato da una relazione extra coniugale: ci si fidava della parola della partner (moglie o convivente o compagna occasionale) e del fatto di avere avuto rapporti sessuale con essa nel periodo indicato della fecondazione.</p><p>Che Tizia non ha commesso adulterio nei confronti di Tizio in quanto non era ancora con lui sposata,</p><p></p><p> Modifiche all'articolo 244 del codice civile</p><p></p><p>1. L'articolo 244 del codice civile e' sostituito dal seguente:</p><p></p><p>"Art. 244. Termini dell'azione di disconoscimento</p><p></p><p>L'azione di disconoscimento della paternita' da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio ovvero dal giorno in cui e' venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito al tempo del concepimento.</p><p>Il marito puo' disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui e' nato il figlio; s<strong>e prova di aver ignorato la propria impotenza di generare</strong> ovvero l'adulterio della moglie al tempo del concepimento,<strong> il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza. </strong></p><p>Se il marito non si trovava nel luogo in cui e' nato il figlio il giorno della nascita il termine, di cui al secondo comma, decorre dal giorno del suo ritorno o dal giorno del ritorno nella residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, <strong>se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia. </strong></p><p><strong>Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma l'azione non puo'</strong></p><p><strong>essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della</strong></p><p><strong>nascita. </strong></p><p>L'azione di disconoscimento della paternita' puo' essere proposta dal figlio che ha raggiunto la maggiore eta'. L'azione e' imprescrittibile riguardo al figlio.</p><p>L'azione puo' essere altresi' promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni ovvero del pubblico ministero o dell'altro genitore, quando si tratti di figlio di eta' inferiore.".</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Luigi Criscuolo, post: 260205, member: 15764"] Stimatissimo [USER=15253]@Nemesis[/USER] sono andato a leggermi la nuova stesura dell'art.244 del c.c. ma non ho trovato alcunché che possa supportare le tue osservazioni. Tieni presente che Tizio ha riconosciuto il figlio di Tizia prima di sposarla: quindi riconoscimento ante matrimonio. Che lui era sessualmente fecondo avendo già avuto una figlia dalla precedente unione. Che trent'anni fa non era d'uso comune fare i test genetici prima di riconoscere come proprio un figlio nato da una relazione extra coniugale: ci si fidava della parola della partner (moglie o convivente o compagna occasionale) e del fatto di avere avuto rapporti sessuale con essa nel periodo indicato della fecondazione. Che Tizia non ha commesso adulterio nei confronti di Tizio in quanto non era ancora con lui sposata, Modifiche all'articolo 244 del codice civile 1. L'articolo 244 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 244. Termini dell'azione di disconoscimento L'azione di disconoscimento della paternita' da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio ovvero dal giorno in cui e' venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito al tempo del concepimento. Il marito puo' disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui e' nato il figlio; s[B]e prova di aver ignorato la propria impotenza di generare[/B] ovvero l'adulterio della moglie al tempo del concepimento,[B] il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza. [/B] Se il marito non si trovava nel luogo in cui e' nato il figlio il giorno della nascita il termine, di cui al secondo comma, decorre dal giorno del suo ritorno o dal giorno del ritorno nella residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, [B]se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia. Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma l'azione non puo' essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita. [/B] L'azione di disconoscimento della paternita' puo' essere proposta dal figlio che ha raggiunto la maggiore eta'. L'azione e' imprescrittibile riguardo al figlio. L'azione puo' essere altresi' promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni ovvero del pubblico ministero o dell'altro genitore, quando si tratti di figlio di eta' inferiore.". [/QUOTE]
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