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<blockquote data-quote="acquirente" data-source="post: 19021" data-attributes="member: 9415"><p>9) Cass. Civ. 12.11.2003 n. 17042 in Arch. Loc e Cond. 3/2004 pag. 325 testo integrale</p><p>Ai fini del valido esercizio del diritto potestativo di recesso <strong>è sufficiente per il conduttore</strong></p><p><strong>comunicare il grave motivo, senza avere l’onere di spiegarne le ragioni di fatto,</strong> di diritto o</p><p>economiche su cui è fondato né tantomeno di fornirne la prova perché tali attività devono essere</p><p>svolte in caso di contestazione da parte del locatore</p><p></p><p></p><p><a href="http://www.carcereri.com/files/pub/studi/Giurisprudenza%20sul%20recesso%20del%20conduttore%20per%20gravi%20motivi%20ex%20art.pdf" target="_blank">http://www.carcereri.com/files/pub/studi/Giurisprudenza sul recesso del conduttore per gravi motivi ex art.pdf</a></p><p></p><p></p><p> I gravi motivi sono una svista del legislatore in quanto nella pratica non obbligano mai il conduttore ad onorare il contratto fino alla sua naturale scadenza. E troppo facile trovare un escamotage facendosi fare un certificato da un medico compiacente ed addurlo come grave motivo, non penso sia semplice la contestazione da parte del locatore</p><p> sarebbe opportuno eliminare tale indicazione dalla legge o al contrario stabilire in maniera esatta e precisa quali sono i termini e quale la procedura affinché il conduttore possa avvalersi di questi famosi "gravi motivi", facendone ovviamente le spese se dichiara il falso.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="acquirente, post: 19021, member: 9415"] 9) Cass. Civ. 12.11.2003 n. 17042 in Arch. Loc e Cond. 3/2004 pag. 325 testo integrale Ai fini del valido esercizio del diritto potestativo di recesso [B]è sufficiente per il conduttore comunicare il grave motivo, senza avere l’onere di spiegarne le ragioni di fatto,[/B] di diritto o economiche su cui è fondato né tantomeno di fornirne la prova perché tali attività devono essere svolte in caso di contestazione da parte del locatore [url]http://www.carcereri.com/files/pub/studi/Giurisprudenza%20sul%20recesso%20del%20conduttore%20per%20gravi%20motivi%20ex%20art.pdf[/url] I gravi motivi sono una svista del legislatore in quanto nella pratica non obbligano mai il conduttore ad onorare il contratto fino alla sua naturale scadenza. E troppo facile trovare un escamotage facendosi fare un certificato da un medico compiacente ed addurlo come grave motivo, non penso sia semplice la contestazione da parte del locatore sarebbe opportuno eliminare tale indicazione dalla legge o al contrario stabilire in maniera esatta e precisa quali sono i termini e quale la procedura affinché il conduttore possa avvalersi di questi famosi "gravi motivi", facendone ovviamente le spese se dichiara il falso. [/QUOTE]
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