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Testo
<blockquote data-quote="Avvocato Luigi Polidoro" data-source="post: 156023" data-attributes="member: 43268"><p>Buongiorno,</p><p>la durata dell'assicurazione è disciplinata dall'art. 1899 cc.</p><p>Immagino che il contratto in questione sia stato stipulato nel 2003, pertanto dovrà far riferimento al testo della disposizione allora vigente e non a quello modificato dal Decreto Bersani (che si applica ai contratti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore, quindi dal 2007 in poi).</p><p>Il testo vigente nel 2003 era il seguente:</p><p> </p><p>"L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. Se questa supera i dieci anni (MA NON E' IL SUO CASO) la parti, trascorso il termine decennale e nonostante il patto contrario, hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sei mesi che può darsi anche mediante raccomandata.</p><p>Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore ai due anni.".</p><p> </p><p>E' quindi possibile che il contratto sia stato tacitamente prorogato sino al 2015.</p><p>Per avere certezza della durata del rapporto è necessario leggere le condizioni generali di contratto (in particolare, le clausole che individuano i termini per impedire il tacito rinnovo).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Avvocato Luigi Polidoro, post: 156023, member: 43268"] Buongiorno, la durata dell'assicurazione è disciplinata dall'art. 1899 cc. Immagino che il contratto in questione sia stato stipulato nel 2003, pertanto dovrà far riferimento al testo della disposizione allora vigente e non a quello modificato dal Decreto Bersani (che si applica ai contratti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore, quindi dal 2007 in poi). Il testo vigente nel 2003 era il seguente: "L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. Se questa supera i dieci anni (MA NON E' IL SUO CASO) la parti, trascorso il termine decennale e nonostante il patto contrario, hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sei mesi che può darsi anche mediante raccomandata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore ai due anni.". E' quindi possibile che il contratto sia stato tacitamente prorogato sino al 2015. Per avere certezza della durata del rapporto è necessario leggere le condizioni generali di contratto (in particolare, le clausole che individuano i termini per impedire il tacito rinnovo). [/QUOTE]
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