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Testo
<blockquote data-quote="ChiaraB di Solo Affitti" data-source="post: 85616" data-attributes="member: 28722"><p>Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 2:</p><p>"Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi</p><p>mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. Tale facoltà è consentita anche ad uno o più dei conduttori firmatari ed in tal caso, dal mese dell'intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione."</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ChiaraB di Solo Affitti, post: 85616, member: 28722"] Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 2: "Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. Tale facoltà è consentita anche ad uno o più dei conduttori firmatari ed in tal caso, dal mese dell'intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione." [/QUOTE]
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