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Disdetta contratto studenti 1+1
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Testo
<blockquote data-quote="JERRY48" data-source="post: 131902"><p>Requisiti: Il proprietario o l'inquilino debbono avere necessità momentanea di affittare un alloggio. L'esigenza transitoria va dichiarata nel contratto e quella dell'inquilino va provata attraverso apposita documentazione da allegare al contratto.</p><p>L’esigenza transitoria del conduttore – dispone il terzo comma dell’art. 2 del citato decreto ministeriale- deve essere provata con apposita documentazione da allegare al contratto.</p><p></p><p>Inoltre il verificarsi dell’esigenza transitoria del locatore e del conduttore (secondo comma stesso art.) deve essere confermato tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza, nel termine stabilito dal contratto.</p><p></p><p>Se il locatore non adempie a questo onere, o se vengono meno le cause della transitorietà, la durata del contratto è ricondotta a quella prevista dal primo comma dell’art. 2 L. 9/12/1998, n. 431, ossia quattro anni, rinnovabili per altri quattro anni salvo disdetta da parte del locatore ricorrendone i presupposti.</p><p>In pratica se il proprietario affitta con un 4+4 deve applicare lo stesso canone e senza agevolazioni.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="JERRY48, post: 131902"] Requisiti: Il proprietario o l'inquilino debbono avere necessità momentanea di affittare un alloggio. L'esigenza transitoria va dichiarata nel contratto e quella dell'inquilino va provata attraverso apposita documentazione da allegare al contratto. L’esigenza transitoria del conduttore – dispone il terzo comma dell’art. 2 del citato decreto ministeriale- deve essere provata con apposita documentazione da allegare al contratto. Inoltre il verificarsi dell’esigenza transitoria del locatore e del conduttore (secondo comma stesso art.) deve essere confermato tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza, nel termine stabilito dal contratto. Se il locatore non adempie a questo onere, o se vengono meno le cause della transitorietà, la durata del contratto è ricondotta a quella prevista dal primo comma dell’art. 2 L. 9/12/1998, n. 431, ossia quattro anni, rinnovabili per altri quattro anni salvo disdetta da parte del locatore ricorrendone i presupposti. In pratica se il proprietario affitta con un 4+4 deve applicare lo stesso canone e senza agevolazioni. [/QUOTE]
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