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Locazione, Affitto e Sfratto
Disdetta contratto uso ufficio/indennità di avviamento
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Testo
<blockquote data-quote="Bluechewanna" data-source="post: 297112"><p>I locali, utilizzati abitualmente per l'espletamento dell'attività (l'attività assicurativa richiede, quindi, che il pubblico in quel determinato luogo ci vada) consentono l'accesso da parte del pubblico, libero o su appuntamento, frequente o sporadico, su strada o al ventesimo piano resta irrilevante, e diventano un collettore di clientela ed un fattore locale di avviamento, anche se la clausola contrattuale, in genere predisposta dall'agente immobiliare o dallo stesso locatore , quale espediente simulatorio per veicolare l'antidoverosità dell'indennità nella misura dovuta lo smentisce categoricamente. Se così fosse, la clausola potrebbe essere addirittura interpretata come uno specifico divieto o impegno a non stabilire tale tipo di contatto diretto con il pubblico.</p><p></p><p>Ciò non esclude che l'assicurazione non possa comunque avanzare una richiesta, in sede di disdetta intimata, se raggiungesse la prova che la clausola del contratto relativa all'uso sia stata simulata dalle parti, volendo l'assicurazione, come in genere accade, adibire i locali ad uso effettivo ed abituale comportante contatti diretti con i clienti, fornendo consulenza diretta senza intermediazione, stipulando contratti senza intermediazione ecc. oppure volontariamente rinunciare all'indennità, ma per fare questo, la rinuncia, per essere valida e non in contrasto con l'art.79, deve risultare da una pattuizione successiva (non preventiva) all'avvenuto riconoscimento in suo favore del compenso. La tutela dell'art.79 è molto ampia e riguarda non solo gli aspetti e le parti del contratto legate a durata e canone, ma ogni altra pattuizione in contrasto con le disposizioni della legge e risultante di vantaggio per il locatore: le clausole di una preventiva rinuncia del conduttore al rinnovo, all'avviamento ecc. sono nulle.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Bluechewanna, post: 297112"] I locali, utilizzati abitualmente per l'espletamento dell'attività (l'attività assicurativa richiede, quindi, che il pubblico in quel determinato luogo ci vada) consentono l'accesso da parte del pubblico, libero o su appuntamento, frequente o sporadico, su strada o al ventesimo piano resta irrilevante, e diventano un collettore di clientela ed un fattore locale di avviamento, anche se la clausola contrattuale, in genere predisposta dall'agente immobiliare o dallo stesso locatore , quale espediente simulatorio per veicolare l'antidoverosità dell'indennità nella misura dovuta lo smentisce categoricamente. Se così fosse, la clausola potrebbe essere addirittura interpretata come uno specifico divieto o impegno a non stabilire tale tipo di contatto diretto con il pubblico. Ciò non esclude che l'assicurazione non possa comunque avanzare una richiesta, in sede di disdetta intimata, se raggiungesse la prova che la clausola del contratto relativa all'uso sia stata simulata dalle parti, volendo l'assicurazione, come in genere accade, adibire i locali ad uso effettivo ed abituale comportante contatti diretti con i clienti, fornendo consulenza diretta senza intermediazione, stipulando contratti senza intermediazione ecc. oppure volontariamente rinunciare all'indennità, ma per fare questo, la rinuncia, per essere valida e non in contrasto con l'art.79, deve risultare da una pattuizione successiva (non preventiva) all'avvenuto riconoscimento in suo favore del compenso. La tutela dell'art.79 è molto ampia e riguarda non solo gli aspetti e le parti del contratto legate a durata e canone, ma ogni altra pattuizione in contrasto con le disposizioni della legge e risultante di vantaggio per il locatore: le clausole di una preventiva rinuncia del conduttore al rinnovo, all'avviamento ecc. sono nulle. [/QUOTE]
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