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<blockquote data-quote="Daniele 78" data-source="post: 236154" data-attributes="member: 40390"><p>Le norme locali differiscono e sono sempre più restrittive del codice civile (almeno qui) ma altre esperienze (lombarde) mi dicono che non è differente anzi...</p><p>Aggiungo solo una piccola parte a quello che ha già espresso [USER=43421]@Gianco[/USER] .</p><p></p><p>I PRG attuali con distanze, limiti e cubature ricalcano sia il Dm 1444 del 68 sia le norme Regionali urbanistiche (le prime che hanno cresto tutto questo scompiglio sono collocate generalmente tra la fine degli anni 70 ed inzio 80...prima c'era praticamente solo il codice civile e poco altro.</p><p></p><p>La norma principe per la regione Piemonte che ha dato il via un pò al tutto è la <strong>L.R 56/77:</strong> "<strong>Tutela ed uso del suolo</strong>" (qui il testo coordinato con le varie modifiche) :<a href="http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c1977056.html" target="_blank">Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56.</a></p><p></p><p>Quando ci si trova in prossimità dei centri storici e si deve fare una manutenzione su un edicio esistent eprima di tale legge, quindi con costruzioni che hanno un minimo di 50 fino anche a 300 anni ed oltre ovviamente dobbiamo ragionare in modo differente, e sicuramente NON avremo:</p><ul> <li data-xf-list-type="ul">Altezze minime di 2,70 mt (in quanto fissata da un preciso di D.M questo: <a href="http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1975_dm0507.htm" target="_blank">Bosetti & Gatti - d.m. sanità 05 luglio 1975</a></li> <li data-xf-list-type="ul">Barriere architettoniche rispettate in quanto la legge di riferimento è del 89 : <a href="http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1989_0236.htm" target="_blank">Bosetti & Gatti - d.m. n. 236 del 1989 (barriere archit.)</a></li> <li data-xf-list-type="ul">Nessun rispetto della prestazione energetica ; la prima legge italiana che prende seriamente in conto i calcoli sulle trasmittanze è la <strong>Legge 10/91</strong></li> <li data-xf-list-type="ul">Edificio in aderenza dei cigli stradali</li> <li data-xf-list-type="ul">Diversi carichi ammissimbili sulle solette rispetto a quelli odierni</li> <li data-xf-list-type="ul">Impianti difficilmente a norma (la prima legge italiana è stata la <strong>L.46/90)</strong></li> </ul><p>più altre che non cito perchè vi riempirei una pagina come minimo.</p><p>In caso di ristrutturazione in un centro storico è molto difficile applicare le nuove normative senza stravolgere il carattere storico delle cortine edilizie (ecco il perchè di tante deroghe) ed ecco il perchè il C.C ci viene spesso in aiuto quando di opera su edifici preesistenti a tutte le normative.</p><p></p><p>Nel caso di edifici nuovi invece, sicuramente valgono le nuove normative.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Daniele 78, post: 236154, member: 40390"] Le norme locali differiscono e sono sempre più restrittive del codice civile (almeno qui) ma altre esperienze (lombarde) mi dicono che non è differente anzi... Aggiungo solo una piccola parte a quello che ha già espresso [USER=43421]@Gianco[/USER] . I PRG attuali con distanze, limiti e cubature ricalcano sia il Dm 1444 del 68 sia le norme Regionali urbanistiche (le prime che hanno cresto tutto questo scompiglio sono collocate generalmente tra la fine degli anni 70 ed inzio 80...prima c'era praticamente solo il codice civile e poco altro. La norma principe per la regione Piemonte che ha dato il via un pò al tutto è la [B]L.R 56/77:[/B] "[B]Tutela ed uso del suolo[/B]" (qui il testo coordinato con le varie modifiche) :[url="http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c1977056.html"]Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56.[/url] Quando ci si trova in prossimità dei centri storici e si deve fare una manutenzione su un edicio esistent eprima di tale legge, quindi con costruzioni che hanno un minimo di 50 fino anche a 300 anni ed oltre ovviamente dobbiamo ragionare in modo differente, e sicuramente NON avremo: [LIST] [*]Altezze minime di 2,70 mt (in quanto fissata da un preciso di D.M questo: [url="http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1975_dm0507.htm"]Bosetti & Gatti - d.m. sanità 05 luglio 1975[/url] [*]Barriere architettoniche rispettate in quanto la legge di riferimento è del 89 : [url="http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1989_0236.htm"]Bosetti & Gatti - d.m. n. 236 del 1989 (barriere archit.)[/url] [*]Nessun rispetto della prestazione energetica ; la prima legge italiana che prende seriamente in conto i calcoli sulle trasmittanze è la [B]Legge 10/91[/B] [*]Edificio in aderenza dei cigli stradali [*]Diversi carichi ammissimbili sulle solette rispetto a quelli odierni [*]Impianti difficilmente a norma (la prima legge italiana è stata la [B]L.46/90)[/B] [/LIST] più altre che non cito perchè vi riempirei una pagina come minimo. In caso di ristrutturazione in un centro storico è molto difficile applicare le nuove normative senza stravolgere il carattere storico delle cortine edilizie (ecco il perchè di tante deroghe) ed ecco il perchè il C.C ci viene spesso in aiuto quando di opera su edifici preesistenti a tutte le normative. Nel caso di edifici nuovi invece, sicuramente valgono le nuove normative. [/QUOTE]
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