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Testo
<blockquote data-quote="luket" data-source="post: 63014" data-attributes="member: 20894"><p>Quando tra i fabbricati sono interposte strade d'uso pubblico vi è l'esonero dell'obbligo delle distanze legali tra le costruzioni. </p><p>Le distanze minime tra i confini e gli edifici sono stabiliti, generalmente, nei regolamenti locali a cui si deve far riferimento per l'edificazione. Qualora i fabbricati circostanti preesisitenti distano dal confine meno della distanze minime previste, le nuove fabbriche dovranno arretrarsi ulteriormente fino a raggiungere la distanza minima stabilita tra gli stessi. Per esempio, se un fabbricato è a quattro metri dal limite del vicino lotto, e le distanze minime stabilite da rispettare sono di ml 5 dai confini e 10 metri dai fabbricati (salvo la possibilità di costruire a confine, quindi a distanza nulla) la nuova fabbrica dovra' essere realizzata ad una distanza minima di ml 6 dal confine, in modo che la distanza tra i due fabbricati sia almeno di ml 10, come prescritto dal regolamento.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="luket, post: 63014, member: 20894"] Quando tra i fabbricati sono interposte strade d'uso pubblico vi è l'esonero dell'obbligo delle distanze legali tra le costruzioni. Le distanze minime tra i confini e gli edifici sono stabiliti, generalmente, nei regolamenti locali a cui si deve far riferimento per l'edificazione. Qualora i fabbricati circostanti preesisitenti distano dal confine meno della distanze minime previste, le nuove fabbriche dovranno arretrarsi ulteriormente fino a raggiungere la distanza minima stabilita tra gli stessi. Per esempio, se un fabbricato è a quattro metri dal limite del vicino lotto, e le distanze minime stabilite da rispettare sono di ml 5 dai confini e 10 metri dai fabbricati (salvo la possibilità di costruire a confine, quindi a distanza nulla) la nuova fabbrica dovra' essere realizzata ad una distanza minima di ml 6 dal confine, in modo che la distanza tra i due fabbricati sia almeno di ml 10, come prescritto dal regolamento. [/QUOTE]
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