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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 221605" data-attributes="member: 15253"><p>La divisione, con la quale a un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente.</p><p>Se nell’atto di divisione con conguaglio sono assegnati beni immobili <u>a uso abitativo</u> a uno dei condividenti, per la determinazione della base imponibile si può applicare il criterio del prezzo-valore introdotto dall’art. 1, comma 497 della legge n. 266/2005 (e quindi basato sul valore catastale rivalutato).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 221605, member: 15253"] La divisione, con la quale a un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente. Se nell’atto di divisione con conguaglio sono assegnati beni immobili [U]a uso abitativo[/U] a uno dei condividenti, per la determinazione della base imponibile si può applicare il criterio del prezzo-valore introdotto dall’art. 1, comma 497 della legge n. 266/2005 (e quindi basato sul valore catastale rivalutato). [/QUOTE]
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