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Divisione ereditaria.
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Testo
<blockquote data-quote="Paolo Zavatta" data-source="post: 53307" data-attributes="member: 23874"><p>Se tutti concordano, è possibile anche violare la quota di legittima, purchè i legittimatari rinuncino ad essa (cosa che si può fare solo dopo la morte del de cuius). </p><p>Se si è invece in mancanza di questo accordo degli eredi: </p><p>- in caso di presenza di testamento sono previste le quote di 1/4 al coniuge e 1/2 ai figli, e il restante quarto è la quota disponibile della quale il testatore può liberamente disporre</p><p>- in mancanza di testamento 1/3 al coniuge e il restante ai figli al momento della divisione ereditaria successiva alla comunione ereditaria (momento che si forma necessariamente, escluso il caso di divisione fatta dal testatore), con previsione (in mancanza di divisione convenzionale) di formazione delle porzioni in modo che ciascun erede abbia nel limite del possibile beni immobili mobili e crediti di eguale natura e qualità (esclusa l'eventualità di beni indivisibili).</p><p>Se ci sono immobili non comodamente divisibili sono attribuiti al coerede con la quota maggiore (con eventuale conguaglio agli altri coeredi) o altresì in maniera congiunta a più coeredi o come ultima soluzione viene venduto all'incanto e il ricavato diviso secondo le quote.</p><p>Infine le ricordo che sua madre ha sempre e comunque un diritto all'abitazione sulla casa familiare e all'uso sui mobili che la corredano anche qualora questa non venga a lei assegnata.</p><p></p><p><em>Aggiunto dopo 10 minuti </em>:</p><p></p><p></p><p></p><p>Per quanto riguarda i requisiti formali della divisione contrattuale, se non erro si limita all'obbligo d'atto scritto qualora si presentino beni immobili ex art. 1350 c.c. n.11 ed ovviamente in tal caso è soggetto a trascrizione per il principio di continuità ex art. 2650 c.c. </p><p>Tenga però presente che, se come indica il suo profilo lei viene da Trieste, lì è in vigore non già il sistema ordinario, bensì il Sistema Tavolare (che prevede appunto l'iscrizione sulla base di titolo idoneo).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Paolo Zavatta, post: 53307, member: 23874"] Se tutti concordano, è possibile anche violare la quota di legittima, purchè i legittimatari rinuncino ad essa (cosa che si può fare solo dopo la morte del de cuius). Se si è invece in mancanza di questo accordo degli eredi: - in caso di presenza di testamento sono previste le quote di 1/4 al coniuge e 1/2 ai figli, e il restante quarto è la quota disponibile della quale il testatore può liberamente disporre - in mancanza di testamento 1/3 al coniuge e il restante ai figli al momento della divisione ereditaria successiva alla comunione ereditaria (momento che si forma necessariamente, escluso il caso di divisione fatta dal testatore), con previsione (in mancanza di divisione convenzionale) di formazione delle porzioni in modo che ciascun erede abbia nel limite del possibile beni immobili mobili e crediti di eguale natura e qualità (esclusa l'eventualità di beni indivisibili). Se ci sono immobili non comodamente divisibili sono attribuiti al coerede con la quota maggiore (con eventuale conguaglio agli altri coeredi) o altresì in maniera congiunta a più coeredi o come ultima soluzione viene venduto all'incanto e il ricavato diviso secondo le quote. Infine le ricordo che sua madre ha sempre e comunque un diritto all'abitazione sulla casa familiare e all'uso sui mobili che la corredano anche qualora questa non venga a lei assegnata. [i]Aggiunto dopo 10 minuti [/i]: Per quanto riguarda i requisiti formali della divisione contrattuale, se non erro si limita all'obbligo d'atto scritto qualora si presentino beni immobili ex art. 1350 c.c. n.11 ed ovviamente in tal caso è soggetto a trascrizione per il principio di continuità ex art. 2650 c.c. Tenga però presente che, se come indica il suo profilo lei viene da Trieste, lì è in vigore non già il sistema ordinario, bensì il Sistema Tavolare (che prevede appunto l'iscrizione sulla base di titolo idoneo). [/QUOTE]
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