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Testo
<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 167648" data-attributes="member: 4594"><p>primo: i reciproci trasferimenti non danno origine a plusvalenza: ossia ai fini delle <u>imposte dirette</u> non si paga nulla</p><p>secondo: ai fini delle <u>imposte indirette</u> (registro e ipo-catastali )</p><p>la tassazione è così organizzata:</p><p>1- <strong>se c'è divisione senza conguaglio</strong> (cioè i beni assegnati a ciascun condividente sono di valore pari al valore che i condividenti vantavano sulla massa comune), l'imposta di registro è pari all'1% del valore della massa divisionale;</p><p>2- <strong>se in sede di divisione emergono invece conguagli di un condividente</strong> verso l'altro, per compensare la disparità di valore tra i beni assegnati a un condividente (cosiddetta «quota di fatto») e la quota al medesimo spettante sull'intera massa («quota di diritto»), il conguaglio (se superiore al 5% del valore della quota «di diritto») è tassato come se fosse una compravendita. Quindi non più con l'aliquota dell'1%, ma con quella del 2% dal 1 gennaio 2014 (+50+50) se prima casa ; se seconda casa dal primo dell'anno 2014 : 9% (+ 50+50)</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 167648, member: 4594"] primo: i reciproci trasferimenti non danno origine a plusvalenza: ossia ai fini delle [U]imposte dirette[/U] non si paga nulla secondo: ai fini delle [U]imposte indirette[/U] (registro e ipo-catastali ) la tassazione è così organizzata: 1- [B]se c'è divisione senza conguaglio[/B] (cioè i beni assegnati a ciascun condividente sono di valore pari al valore che i condividenti vantavano sulla massa comune), l'imposta di registro è pari all'1% del valore della massa divisionale; 2- [B]se in sede di divisione emergono invece conguagli di un condividente[/B] verso l'altro, per compensare la disparità di valore tra i beni assegnati a un condividente (cosiddetta «quota di fatto») e la quota al medesimo spettante sull'intera massa («quota di diritto»), il conguaglio (se superiore al 5% del valore della quota «di diritto») è tassato come se fosse una compravendita. Quindi non più con l'aliquota dell'1%, ma con quella del 2% dal 1 gennaio 2014 (+50+50) se prima casa ; se seconda casa dal primo dell'anno 2014 : 9% (+ 50+50) [/QUOTE]
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