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Testo
<blockquote data-quote="AvvocatoDauriaMichele" data-source="post: 228247" data-attributes="member: 38627"><p>A dire il vero la norma in questione, nella sua letteralità, dice qualcosa di diverso:</p><p></p><p>"<em>Se i coeredi che intendono esercitare il <strong><u>diritto di riscatto</u></strong> sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali.</em>"</p><p></p><p>Si fa menzione di coeredi che vogliano esercitare il <strong><u>diritto di riscatto</u></strong>.</p><p></p><p>Ma quando sorge il <strong><u>diritto di riscatto</u></strong> che i coeredi possono voler esercitare?</p><p></p><p>Sorge solo qualora, volendo un coerede alienare la sua quota a un <strong><u>estraneo</u></strong>, non abbia preventivamente notificato la proposta di alienazione di cui all'art. 732 agli altri coeredi. Se però intende alienare direttamente ad un altro coerede (che, in tutta evidenza, non è certamente un <strong><u>estraneo</u></strong> rispetto alla comunione ereditaria) non vi è alcun obbligo di notifica e pertanto non vi è alcun diritto di riscatto da parte degli altri coeredi.</p><p></p><p>La cassazione (981/2000) ha precisato che per estraneo deve intendersi "<em>chi non partecipa all’eredità di cui fa parte la quota ceduta</em>"; chi vi partecipa, perciò, non è un estraneo, e la cessione a lui non fa scattare l'obbligo di notifica, togliendo quindi alla radice ogni legittimazione giuridica all'invocazione del diritto di riscatto di cui all'ultimo comma del 732 CC.</p><p></p><p>Il Suo Avvocato sostiene un punto di vista indubbiamente originale e, a prima vista, non supportato da una evidenza normativa o giurisprudenziale; sarebbe interessante e proficuo per la discussione se Lei potesse farsi indicare in base a quali elementi ha elaborato tale tesi giuridica. </p><p></p><p><a href="http://www.studiolegaledauria.net" target="_blank">studiolegaledauria</a></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="AvvocatoDauriaMichele, post: 228247, member: 38627"] A dire il vero la norma in questione, nella sua letteralità, dice qualcosa di diverso: "[I]Se i coeredi che intendono esercitare il [B][U]diritto di riscatto[/U][/B] sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali.[/I]" Si fa menzione di coeredi che vogliano esercitare il [B][U]diritto di riscatto[/U][/B]. Ma quando sorge il [B][U]diritto di riscatto[/U][/B] che i coeredi possono voler esercitare? Sorge solo qualora, volendo un coerede alienare la sua quota a un [B][U]estraneo[/U][/B], non abbia preventivamente notificato la proposta di alienazione di cui all'art. 732 agli altri coeredi. Se però intende alienare direttamente ad un altro coerede (che, in tutta evidenza, non è certamente un [B][U]estraneo[/U][/B] rispetto alla comunione ereditaria) non vi è alcun obbligo di notifica e pertanto non vi è alcun diritto di riscatto da parte degli altri coeredi. La cassazione (981/2000) ha precisato che per estraneo deve intendersi "[I]chi non partecipa all’eredità di cui fa parte la quota ceduta[/I]"; chi vi partecipa, perciò, non è un estraneo, e la cessione a lui non fa scattare l'obbligo di notifica, togliendo quindi alla radice ogni legittimazione giuridica all'invocazione del diritto di riscatto di cui all'ultimo comma del 732 CC. Il Suo Avvocato sostiene un punto di vista indubbiamente originale e, a prima vista, non supportato da una evidenza normativa o giurisprudenziale; sarebbe interessante e proficuo per la discussione se Lei potesse farsi indicare in base a quali elementi ha elaborato tale tesi giuridica. [URL='http://www.studiolegaledauria.net']studiolegaledauria[/URL] [/QUOTE]
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