Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Area Legale
Successione, Eredità, Donazione e Famiglia
Divisione tra sorelle e padre
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 36416" data-attributes="member: 4594"><p>D.sintetizzo esemplificando: Muore Maria senza aver fatto testamento; in successione cadono 4 appartamenti ( A+B+C+D) in località turistico-montana. La proprietà indivisa caduta in eredità spetta 1/3 ad ANTONIO, coniuge di Maria, ed i restanti 2/3 alle due figlie Alba e Rosaria . </p><p>L'appartamento "A" arredato veniva abitato per parecchi mesi l'anno, esclusivamente dalla coppia Maria-Antonio che invece risiedevano in affitto nell' immobile "E" di proprietà di estranei, dove Antonio vuole rimanere.</p><p>Domanda : spetta ad Antonio il diritto di abitazione sulla casa "A"? </p><p></p><p>R.Il questito non è semplice e andrebbe approfondito con uno studio giurisprudenziale </p><p>dando esplicito mandato ad un legale; diversamente si rischia di non centrare il problema</p><p></p><p>Cio’ premesso le diro’ comunque il mio parere:</p><p>Innanzitutto occorre analizzare l’articolo 540 cc che è quello che prevede il diritto di abitazione sulla ex casa coniugale a prescindere dalle quote di proprietà:</p><p>Art. 540. Riserva a favore del coniuge. 2.do comma .Al coniuge anche quando concorra con altri chiamati, sono <strong>riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano</strong>, <strong>se di proprietà del defunto o comuni</strong>. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.</p><p></p><p>La ratio della norma è indirizzata alla tutela del godimento familiare dell’abitazione adibita a residenza della comunità domestica durante la convivenza e può ricercarsi nel dovere di contribuzione dei coniugi introdotto dalla riforma del diritto di famiglia: tra i bisogni della famiglia, cui i coniugi debbono provvedere in relazione alle proprie sostanze ed alle proprie capacità di lavoro professionale e casalingo ai sensi dell'art 143 c. c., <strong>rientra invero certamente quello di fornire al nucleo familiare un’idonea abitazione.</strong> <strong>Se, infatti, una casa è necessaria per la vita dell’individuo, essa lo è a maggior ragione per la vita della famiglia che, senza una sede comune, non potrebbe realizzare quella comunione di vita materiale e spirituale che caratterizza il gruppo domestico.</strong></p><p></p><p>Cio’ premesso se il padre ( a prescindere dal fatto di avere residenza in un immobile di un terzo e, considerato che la casa "A" pure rappresentava un luogo stabile di abitazione ) intendesse abitare la casa “A” ( stante una interpretazione estensiva della norma ispirata dalla ratio che vede la casa “A” come unico luogo possibile di protezione per il vedovo) avrebbe il diritto di abitare esclusivamente nella casa “A”</p><p>Ma nel caso specifico pare che il padre di sua spontanea volontà e con un comportamento concludente voglia rinunciare a questa prerogativa ( o meglio a questa norma di protezione) mantenendo la residenza altrove e pertanto a mio modesto parere decade dal suo diritto che in fatto rinuncia di vantare</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 36416, member: 4594"] D.sintetizzo esemplificando: Muore Maria senza aver fatto testamento; in successione cadono 4 appartamenti ( A+B+C+D) in località turistico-montana. La proprietà indivisa caduta in eredità spetta 1/3 ad ANTONIO, coniuge di Maria, ed i restanti 2/3 alle due figlie Alba e Rosaria . L'appartamento "A" arredato veniva abitato per parecchi mesi l'anno, esclusivamente dalla coppia Maria-Antonio che invece risiedevano in affitto nell' immobile "E" di proprietà di estranei, dove Antonio vuole rimanere. Domanda : spetta ad Antonio il diritto di abitazione sulla casa "A"? R.Il questito non è semplice e andrebbe approfondito con uno studio giurisprudenziale dando esplicito mandato ad un legale; diversamente si rischia di non centrare il problema Cio’ premesso le diro’ comunque il mio parere: Innanzitutto occorre analizzare l’articolo 540 cc che è quello che prevede il diritto di abitazione sulla ex casa coniugale a prescindere dalle quote di proprietà: Art. 540. Riserva a favore del coniuge. 2.do comma .Al coniuge anche quando concorra con altri chiamati, sono [B]riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano[/B], [B]se di proprietà del defunto o comuni[/B]. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli. La ratio della norma è indirizzata alla tutela del godimento familiare dell’abitazione adibita a residenza della comunità domestica durante la convivenza e può ricercarsi nel dovere di contribuzione dei coniugi introdotto dalla riforma del diritto di famiglia: tra i bisogni della famiglia, cui i coniugi debbono provvedere in relazione alle proprie sostanze ed alle proprie capacità di lavoro professionale e casalingo ai sensi dell'art 143 c. c., [B]rientra invero certamente quello di fornire al nucleo familiare un’idonea abitazione.[/B] [B]Se, infatti, una casa è necessaria per la vita dell’individuo, essa lo è a maggior ragione per la vita della famiglia che, senza una sede comune, non potrebbe realizzare quella comunione di vita materiale e spirituale che caratterizza il gruppo domestico.[/B] Cio’ premesso se il padre ( a prescindere dal fatto di avere residenza in un immobile di un terzo e, considerato che la casa "A" pure rappresentava un luogo stabile di abitazione ) intendesse abitare la casa “A” ( stante una interpretazione estensiva della norma ispirata dalla ratio che vede la casa “A” come unico luogo possibile di protezione per il vedovo) avrebbe il diritto di abitare esclusivamente nella casa “A” Ma nel caso specifico pare che il padre di sua spontanea volontà e con un comportamento concludente voglia rinunciare a questa prerogativa ( o meglio a questa norma di protezione) mantenendo la residenza altrove e pertanto a mio modesto parere decade dal suo diritto che in fatto rinuncia di vantare [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Area Legale
Successione, Eredità, Donazione e Famiglia
Divisione tra sorelle e padre
Alto