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Divisioni giudiziali : quali imposte si pagano?
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<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 41257" data-attributes="member: 4594"><p>primo: i reciproci trasferimenti non danno origine a plusvalenza: ossia ai fini delle imposte dirette non si paga nulla </p><p></p><p>secondo: ai fini delle imposte indirette (registro e catastali )</p><p>la tassazione è così organizzata: </p><p>1- se c'è divisione senza conguaglio (cioè i beni assegnati a ciascun condividente sono di valore pari al valore che i condividenti vantavano sulla massa comune), l'imposta di registro è pari all'1% del valore della massa divisionale; </p><p>2- se in sede di divisione emergono invece conguagli di un condividente verso l'altro, per compensare la disparità di valore tra i beni assegnati a un condividente (cosiddetta «quota di fatto») e la quota al medesimo spettante sull'intera massa («quota di diritto»), il conguaglio (se superiore al 5% del valore della quota «di diritto») è tassato come se fosse una compravendita. Quindi non più con l'aliquota dell'1%, ma con quella del 7%, se si tratta di un'abitazione, insieme alle imposte ipotecaria e catastale nella misura complessiva del 3 per cento</p><p></p><p>3-La parcella notarile se la divisione è perfezionata con</p><p>atto pubblico. Chiedere al Noatio :và in base al valore dell'atto. Se la divisione stabilita dal Giudice ritengo non ci sia bisogno del Notaio in quanto la formalità delle trascrizioni verrà espletata dal Cancelliere </p><p></p><p>4-piu' la parcella del perito ( se Vi si ricorre per determinare " i piedi" spettanti a ciascuno) chiedi al perito c.s.</p><p></p><p>5-La base imponibile puo' essere data dalla rendita catastale rivalutata ( c.d. prezzo valore)</p><p></p><p>cordialità</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 41257, member: 4594"] primo: i reciproci trasferimenti non danno origine a plusvalenza: ossia ai fini delle imposte dirette non si paga nulla secondo: ai fini delle imposte indirette (registro e catastali ) la tassazione è così organizzata: 1- se c'è divisione senza conguaglio (cioè i beni assegnati a ciascun condividente sono di valore pari al valore che i condividenti vantavano sulla massa comune), l'imposta di registro è pari all'1% del valore della massa divisionale; 2- se in sede di divisione emergono invece conguagli di un condividente verso l'altro, per compensare la disparità di valore tra i beni assegnati a un condividente (cosiddetta «quota di fatto») e la quota al medesimo spettante sull'intera massa («quota di diritto»), il conguaglio (se superiore al 5% del valore della quota «di diritto») è tassato come se fosse una compravendita. Quindi non più con l'aliquota dell'1%, ma con quella del 7%, se si tratta di un'abitazione, insieme alle imposte ipotecaria e catastale nella misura complessiva del 3 per cento 3-La parcella notarile se la divisione è perfezionata con atto pubblico. Chiedere al Noatio :và in base al valore dell'atto. Se la divisione stabilita dal Giudice ritengo non ci sia bisogno del Notaio in quanto la formalità delle trascrizioni verrà espletata dal Cancelliere 4-piu' la parcella del perito ( se Vi si ricorre per determinare " i piedi" spettanti a ciascuno) chiedi al perito c.s. 5-La base imponibile puo' essere data dalla rendita catastale rivalutata ( c.d. prezzo valore) cordialità [/QUOTE]
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